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Ordinanza — n. 15969/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as withdrawn; client renounced cassation request on 18 February 2025.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15969/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the client personally and through their lawyer renounced the request on February 18, 2025. Although the lower court had found the applicant liable for unpaid contributions due to income concealment, the final procedural outcome was a dismissal of the appeal itself. Consequently, the judgment was declared extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal that is expressly renounced by the parties before the Supreme Court is declared extinct, and the measure of double contribution applies only to typical cases of rejection or inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of appeal renunciation by parties double contribution unification Code of Civil Procedure contributory evasion separate management credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Con atto del 18 febbraio 2025, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’art. 391 cod.proc.civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
5.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 cod.proc.civ
Con atto del 18 febbraio 2025, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’art. 391 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n.23175
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 1870 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FABRIZIA GARRI - Presidente - Dott. GABRIELLA MARCHESE -Rel. Consigliera- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere - Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1959-2022 proposto da: CAVALLO LAURA, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI IMPERATORE giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione domiciliata c/o avv. Francesca Zanotti via Della Meloria n 61 Roma - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - resistente con mandato – avverso la sentenza n. 3147/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 3105/2019;

Oggetto Previdenza Lavoratori Autonomi R.G.N.1959/2022 Cron. Rep. Ud.08/04/2025 Numero registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dalla Consigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di Laura Cavallo, volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla Gestione Separata, con versamento della relativa contribuzione, per l’anno 2011, in ragione di redditi da lavoro autonomo, prodotti in relazione all’attività professionale per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale di riferimento. Per quanto di maggiore rilievo, la Corte di merito, riconosciuto l’obbligo della professionista al versamento dei contributi in favore della Gestione separata, ha escluso la prescrizione del credito contributivo. In particolare, ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR integrasse un occultamento del reddito e che, quindi, ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 2941 nr. 8 cc. Ha, quindi, ritenuto integrata una condotta di evasione contributiva.

2. Avverso la pronuncia, la professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso. CONSIDERATO CHE:

3. Con atto del 18 febbraio 2025, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’art. 391 cod.proc.civ. Numero registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025 4.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché l’INPS sostanzialmente non ha svolto attività difensiva. 5.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez.

VI, 12/11/2015, n.23175). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella adunanza camerale dell’8 aprile La Presidente Fabrizia Garri Numero registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025 Numero registro generale 1959/2022 Numero sezionale 1870/2025 Numero di raccolta generale 15969/2025 Data pubblicazione 15/06/2025