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Ordinanza — n. 15895/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows INPS appeal, ruling pension supplements apply only if Italian pro-rata exceeds minimum, ignoring totalization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15895/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court allowed INPS's appeal against a lower court ruling that granted pension supplements to a widow based on totalized foreign and Italian work periods. INPS argued supplements should only apply if the Italian pro-rata alone exceeded the minimum threshold, while the lower court had considered the combined sum. The Court rejected the widow's argument, establishing that for totalized pensions, the statutory increase applies solely when the Italian portion individually surpasses the minimum, not the aggregate amount.

Regesto Legislator

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Art. 1 D.L. n. 409/1990; Art. 10, comma 3, L. n. 160/1975: Pension supplements for amounts exceeding the minimum threshold apply only if the Italian pro-rata is individually superior, disregarding the sum with foreign periods.

Parole chiave

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pension totalization Italian pro-rata minimum threshold INPS appeal supplements eligibility retroattività della rendita d'invalidità reintegrazione dei beneficiari di una rendita revisione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1 D.L. n. 409/1990, convertito nella legge n. 59/1991
CONSIDERATO CHE INPS propone un unico motivo di censura, per violazione dell’art. 1 del d.l.
Art. 10, comma 3, legge n. 160/1975
Può essere applicato al caso che ci occupa il principio efficacemente espresso da questa Corte in merito alla violazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n.
Art. 5, legge n. 140/1985
29200/2022 è giunta alle medesime conclusioni con riferimento all’art. 5 della legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI-L, 6 agosto 2013, n. 18744
160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo (Cass., sez. VI-L, 6 agosto 2013, n. 18744).
Cass., sez. VI-L, 25 settembre 2018, n. 22738
Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29377
22738, e, di recente, Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29377, 7 ottobre 2022, n.
Cass., sez. VI-L, 19 gennaio 2021, n. 802
14642, e Cass., sez. VI-L, 19 gennaio 2021, n. 802), non vi sono ragioni per discostarsi».
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13483-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro RENZO EMANUELA; -intimata - avverso la sentenza n. 1197/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/10/2018 R.G.N. 480/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.13483/2019 Cron.

Rep. Ud.11/04/2025 RILEVATO CHE INPS impugna la sentenza n. 1197/2018 della Corte d’appello di Lecce che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accolto il ricorso di Renzo Emanuela che, nella doppia qualità di erede del marito Giovanni Orlando e di titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso dello stesso (pensione che, al pari di quella diretta, era liquidata in regime di pro rata internazionale), aveva chiesto accertarsi il diritto all’applicazione, sulla pensione diretta del marito, dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 59/1991 con decorrenza dal 1 gennaio 1990 e sino al decesso del coniuge ed alla consequenziale ricostituzione del trattamento di reversibilità.

L’Istituto propone un unico motivo, illustrato da memoria. Renzo Emanuela è rimasta intimata. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 aprile 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE INPS propone un unico motivo di censura, per violazione dell’art. 1 del d.l. n. 409/1990, convertito nella legge n. 59/1991, in forza del quale, “con effetto dal 1 gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di importo superiore ai trattamenti minimi ed i relativi supplementi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonché i trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del presente articolo”.

Ad avviso della Corte, nel valutare se la pensione fosse o meno superiore al minimo, occorre avere riguardo alla somma dei due pro-rata, italiano ed estero; secondo INPS, viceversa, deve essere preso in esame il solo pro rata italiano a carico del FPLD. Il ricorso è fondato. Può essere applicato al caso che ci occupa il principio efficacemente espresso da questa Corte in merito alla violazione dell’art. 10, terzo comma, della legge n. 160/1975 che, con una disciplina analoga a quella oggi in discussione, stabilisce “a decorrere dal 1 gennaio 1976 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione e del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui al primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto ….Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva”.

Valga, ex multis, quanto affermato da Cass. n.35315/2023, secondo cui, nel caso allora in esame, i Giudici territoriali, nel valutare la fondatezza del diritto di beneficiare degli incrementi in quota fissa, subordinati all’erogazione di un trattamento pensionistico di ammontare superiore all’importo del trattamento minimo, avevano erroneamente sommato il pro rata a carico dell’INPS ed il pro rata a carico dell’istituzione estera: «si devono ribadire, a tale riguardo, i principi di diritto, …, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Ove la pensione di reversibilità sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall’art. 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettano solo se il pro rata italiano, l’unico dato dirimente, sia superiore al trattamento minimo (Cass., sez. VI-L, 6 agosto 2013, n. 18744). Non riveste alcun rilievo la sommatoria del pro rata italiano e di quello estero. 2.4.– Da tale orientamento, confermato anche dalle successive pronunce di questa Corte (Cass., sez.

VI-L, 25 settembre 2018, n. 22738, e, di recente, Cass., sez. lav., 10 ottobre 2022, n. 29377, 7 ottobre 2022, n. 29200, 20 aprile 2022, n. 12630, e 9 luglio 2020, n. 14642, e Cass., sez. VI-L, 19 gennaio 2021, n. 802), non vi sono ragioni per discostarsi». Cass. n. 29200/2022 è giunta alle medesime conclusioni con riferimento all’art. 5 della legge n. 140/1985, in forza del quale “con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure”:

«questa Corte ha avuto modo di chiarire che, ove la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati presso diversi Stati membri della Comunità Europea, le quote aggiuntive previste dall'art. 10, comma 3, l. n. 160/1975, spettano solo se il pro rata italiano sia superiore al trattamento minimo, senza che rilevi il diverso regime previsto per la perequazione automatica di cui al primo comma della medesima norma, il cui riconoscimento alle pensioni inferiori al trattamento minimo è stato esteso dal 3 successivo art. 14, d.l. n. 663/1979, conv. con l. n. 33/1980 (Cass. n. 18744 del 2013); che tale orientamento -manifestato nel solco di Cass. n. 25881 del 2008 e ribadito da Cass. n. 7308 del 2016 nel consapevole superamento del diverso principio affermato da Cass. n. 16620 del 2012 - induce a ritenere la fondatezza della censura proposta dall'INPS, in considerazione dell'evidente eadem ratio sottesa alla previsione dell'art. 10, comma 3 , l. n. 160/1975 (secondo il quale, per quanto qui rileva, gli aumenti in cifra fissa sono corrisposti sulle "pensioni, superiori ai trattamenti minimi, a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti"), e a quella dell'art. 5, l. n. 140/1985 (che individua, quali beneficiarie degli aumenti, "le pensioni di importo superiore al trattamento minimo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti")».

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda. Le spese dell’intero processo vengono compensate stante la sopravvenienza delle pronunce citate rispetto al giudizio definito dalla sentenza impugnata. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,