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Decreto — n. 15550/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15550/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15550/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro FARINA ALFONSO, rappresentati e difes i dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 264 - 202 3 , depositata il 1 6 . 3 .202 3 , N.R.G. 1434-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15550/2025 — snciv · Corte di Cassazione: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro FARINA ALFONSO, rappresentati e difes i dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 264 - 202 3 , depositata il 1 6 . 3 .202 3 , N.R.G. 1434-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione ritiro dell'atto procedurale condono delle spese procedurali perdita dell'interesse degno di protezione procedura pendente restituzione in pristino
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: MERCITALIA RAIL S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro FARINA ALFONSO, rappresentati e difes i dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 264 - 202 3 , depositata il 1 6 . 3 .202 3 , N.R.G. 1434-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10.6.2025