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Decreto — n. 15431/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 15431/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. Although the appellant, Saracino, filed the appeal against INPS regarding a labor matter, the procedural silence triggered the automatic termination of the case. The court ruled that the lack of a timely request constituted a formal renunciation, leaving no substantive issues to adjudicate.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: The failure of a party to request a decision within forty days of the proposal constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction forty day rule formal renunciation procedural silence art 380-bis cpc condono delle spese procedurali economia processuale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art.
Art. 152 disp.att.c.p.c.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c., già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art.
art. 152 disp.att.c.p
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c., già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20403/2022 R.G. proposto da: SARACINO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in TRINITAPOLI VIA LIBERTA' 26/E DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DI FEO FRANCESCO (DFIFNC71P25L049B) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIONETTI LOREDANA (LNTLDN74S54F952P) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B) -controricorrente- Numero registro generale 20403/2022 Numero sezionale 483/2025 Numero di raccolta generale 15431/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 avverso PROVVEDIMENTO di CORTE D'APPELLO BARI n.287/2022 depositata il 25/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, sussistendo le condizioni di cui all’art. 152 disp.att.c.p.c., già valutate, nella loro ritualità, dal giudice di merito;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 20403/2022 Numero sezionale 483/2025 Numero di raccolta generale 15431/2025 Data pubblicazione 10/06/2025