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Decreto — n. 15420/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15420/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15420/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DI TARANTOn.62/2022 depositata il 04/02/2022 Numero registro generale 19648/2022 Numero sezionale 478/2025 Numero di raccolta generale 15420/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15420/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario diritto al risarcimento danni indennità di patrocinio spese susseguenti recupero delle spese esecutive danno differenziale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DI TARANTOn.62/2022 depositata il 04/02/2022 Numero registro generale 19648/2022 Numero sezionale 478/2025 Numero di raccolta generale 15420/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19648/2022 R.G. proposto da: DE PADOVA MARIA FARA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'ADDARIO FILOMENA (DDDFMN56E46A662W) -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI TARANTOn.62/2022 depositata il 04/02/2022 Numero registro generale 19648/2022 Numero sezionale 478/2025 Numero di raccolta generale 15420/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate poiché gli interventi chiarificatori della Corte, in relazione alle questioni controverse, sono successivi al deposito del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 19648/2022 Numero sezionale 478/2025 Numero di raccolta generale 15420/2025 Data pubblicazione 10/06/2025