Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The case involved the Italian Social Security Institute challenging a lower court judgment against a company and its representative. The court ruled that the procedural silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26027/2024 R.G. proposto da: I.N.P.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L) -ricorrente- contro CORTI GIOVANNI LUCA, SIROLEGNO SNC, REDAELLI ELISABETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO NR. 23/A, presso lo studio dell’avvocato MARTINO GIOVANNA (MRTGNN67E52E745L) rappresentato e difeso dall'avvocato VALSECCHI CARLO (VLSCRL67R20E507R) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.505/2024 depositata il 27/05/2024 Numero registro generale 26027/2024 Numero sezionale 477/2025 Numero di raccolta generale 15419/2025 Data pubblicazione 10/06/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno tuttavia compensate in ragione della novità della questione al momento di deposito del ricorso;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 05/06/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 26027/2024 Numero sezionale 477/2025 Numero di raccolta generale 15419/2025 Data pubblicazione 10/06/2025