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Ordinanza — n. 15410/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal on prescription, ruling tax form omission lacks required intent to evade debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15410/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Second Instance Court's decision rejecting INPS's contribution claim for 2010 and 2011. The INPS argued that the failure to complete the tax form RR constituted a suspension of prescription under Article 2941, n.8 of the Civil Code, while the respondent contended the omission was not a deliberate concealment of debt. The court held that mere omission of the tax form does not automatically equate to the required intent (dolus) for prescription suspension, and since no evidence of deliberate evasion was presented, the claim remained time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 2941 n.8 c.c.; Art. 2935 c.c.; The failure to complete the tax form RR does not automatically constitute the intentional concealment of debt required to suspend the prescription period under Article 2941, n.8 of the Civil Code.

Parole chiave

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prescription suspension tax form omission intent to evade contribution claim civil code article 2941 contributi previdenziali esenzione dal pagamento dei contributi suddivisione della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n.8 c.c.
Art. 2, co. 26-31 l. n. 335/95
Cass.37529/21, Cass.28594/23), che va qui riaffermato, secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c.
D.Lgs. n. 241/97
D.P.R. n. 435/01
Art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 37529/21
Cass. 28594/23
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 25466-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro MARTELLA ROBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO GIULIANI; -controricorrente – Oggetto Gestione separata avvocati R.G.N.25466/2020 Cron.

Rep. Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 335/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/07/2020 R.G.N. 622/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado,che aveva rigettato la pretesa contributiva dell’Inps per gli anni 2010 e 2011 in relazione all’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps dell’avv. Roberto Martella a seguito dell’attività libero professionale svolta.

Riteneva la Corte che la pretesa fosse prescritta, decorrendo la prescrizione dalla data fissata dalla legge per il versamento degli importi dichiarati nella denuncia dei redditi e non essendo applicabile l’art.2941 n.8 c.c. per il solo fatto della omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Avverso la sentenza ricorre l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., per un motivo. Roberto Martella resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RILEVATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., 2, co.26-31 l. n.335/95, 18 d.lgs. n.241/97, 17 d.P.R. n.435/01, per non avere la Corte d’appello applicato la sospensione della prescrizione exart.2941 n.8 c.c., non avendo il professionista compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il motivo è infondato, sebbene non sia inammissibile come invece eccepito in via preliminare da parte controricorrente. Il fatto che l’Inps – come documentato dal controricorrente –abbia annullato in sede di autotutela, a seguito della sentenza di primo grado, i due avvisi di addebito cui si riferiscono i contributi per le annualità 2010 e 2011 non priva l’Ente dell’interesse ad impugnare.

Posto che l’Inps mai ha rinunciato all’impugnazione e nemmeno ha chiesto la cessazione della materia del contendere, l’interesse all’impugnazione permane nonostante all’annullamento in sede di autotutela dei due avvisi di addebito, non essendo il presente un giudizio d’impugnazione sull’atto amministrativo e quindi sull’avviso di addebito, bensì un giudizio che investe il rapporto obbligatorio, e quindi la sussistenza o meno dell’obbligazione contributiva a prescindere dalla consacrazione di questa in un titolo esecutivo quale l’avviso di addebito.

Da quanto fin qui detto è anche da escludere la condanna ex art.96 c.p.c. chiesta dal controricorrente in relazione al dedotto profilo di inammissibilità. Nemmeno è inammissibile il motivo per l’asserita mancata esposizione dei fatti di causa. Sebbene in modo succinto, e anche mediante il contenuto del motivo, il ricorso espone l’oggetto della domanda iniziale dell’Inps, quale sia stata la decisione della Corte d’appello e le ragioni della stessa. Il motivo è comunque infondato. La sentenza si è infatti attenuta all’orientamento di questa Corte (tra le tante, v. ad es.

Cass.37529/21, Cass.28594/23), che va qui riaffermato, secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c. Né l ’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo. Al rigetto del ricorso seguono le spese secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore i