Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15409/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment regarding architect's social security contributions and prescription periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15409/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the appeal judgment which had declared the architect's social security contributions prescribed without addressing the specific procedural omission regarding the return of paid amounts. The court found that the lower court incorrectly applied the prescription period for 2006 contributions by failing to account for a regulatory extension of payment deadlines. Consequently, the court ruled that the prescription period must be calculated from the extended deadline date, thereby invalidating the lower court's conclusion on the lapse of the claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 336 co.1 c.p.c.; Art. 2941 n.8 c.c.: The court must ex officio verify the correct start date of the prescription period when a suspension for fraudulent concealment is alleged, ensuring the deadline accounts for any regulatory extensions of payment terms.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions prescription period fraudulent concealment payment deadline extension ex officio duty Cassation quashing Inps management finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 co.1 c.p.c.
Art. 2941 n.8 c.c.
Art. 12 co.5 d.lgs. n. 241/97

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.37529/21
Cass.28594/23
Cass.32683/22
Cass.17970/22
Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24).
Cass.24047/22
Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24).
Cass.22336/22
Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24).
Cass.25775/23
Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24).
Cass.22882/24
Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24844-2020 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DEROSE; -ricorrente - contro PERETTI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato CHIARA MESTICHELLI; -controricorrente – Oggetto Gestione separata architetto R.G.N.24844/2020 Cron.

Rep. Ud.13/03/2025 avverso la sentenza n. 674/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/01/2020 R.G.N. 1096/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Venezia riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’architetto Francesco Peretti alla Gestione separata costituita presso l’Inps, a partire dal 2005, in relazione all’attività libero professionale svolta , non essendo tenutoal pagamento del contributo soggettivo a Inarcassa.

Aggiungeva la Corte che erano però prescritti i crediti contributivi dell’Inps in relazione agli anni 2005 e 2006, decorrendo la prescrizione dalla data fissata dalla legge per il versamento degli importi dichiarati nella denuncia dei redditi. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi, illustratida memoria. Peretti Francesco resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione degli artt.132, n.4 e 336, co.1 c.p.c. in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.11 e 12 d.l. n.98/11 conv. con modif. in l. n.111/11, 53 d.P.R. n.917/86, nonché degli artt.10, 11, 20 l. n.576/80,per non avere la Corte d’appello pronunciato sulla domanda svolta in appello di restituzione delle somme pagate al professionista in esecuzione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto illegittima l’iscrizione alla Gestione separata.

La Corte aveva affermato dovuta l’iscrizione e però non aveva emesso la conseguenziale pronuncia di condanna alla restituzione delle somme pagate, ai sensi dell’art.336 co.1 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduceviolazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n. 98/11 conv. con modif. in l. n.111/11, 1 d.lgs. n.462/97 e 10, co.1 d.lgs. n.241/97, per avere la Corte ritenuto prescritto il credito per l’annualità 2006 senza considerare la sospensione della prescrizione ex art.2941 n.8 c.c., non avendo il professionista compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi.

Il primo motivo, stante il richiamo all’art.360, co.1, n.4 c.p.c., va riqualificato quale censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia su una domanda svolta, anziché quale mancanza di motivazione. Esso è fondato. Preliminarmente è da escludersi l’inammissibilità del motivo: esso, come detto, richiama correttamente l’art.360, co.1 n.4 c.p.c. in relazione all’art.132, n.4 c.p.c. e fa valere in modo specifico una sola questione, ovvero la omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate per effetto della sentenzadi primo grado.

Risulta dal testo del provvedimento impugnato che, in effetti, la Corte, pur avendo riportato nell’epigrafe le conclusioni dell’Inps e aver dato atto in motivazione del fatto che l’Inps aveva pagato un importo in esecuzione della sentenza di primo grado, non si sia pronunciata sulla domanda di restituzione, formulata dall’Inps con l’atto d’appello. L’omessa pronuncia, in violazione dell’art.112 c.p.c., non può nemmeno essere esclusa da un rigetto implicito della domanda. Quest’ultimo presupporrebbe che la stessa sentenza avesse dato atto che quanto pagato dall’Inps fosse riferibile esclusivamente agli anni 2005 e 2006, gli unici per cui fu escluso il debito contributivo e non anche alle annualità successive, rispetto alle quali l’appello è stato accolto.

La sentenza, invece, non dà atto in alcun passaggio del fatto che l’importo pagato dall’Inps fosse imputabile solo agli anni 2005 e 2006 e quindi non può trarsi dal testo della pronuncia la conclusione di un implicito rigetto connesso alla parte del dispositivo di rigetto dell’appello. Il secondo motivo è fondatonei termini che seguono. Anche riguardo ad esso è da respingere l’eccezione di inammissibilità formulata da controricorrente, poiché l’appello, fermi i dati di fatto accertati in sede di merito (omessa compilazione del quadro RR),propone una pura questione di diritto, ovvero la riconducibilità di tale comportamento all’ipotesi di doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c. Tanto premesso, questa Corte (Cass.37529/21, Cass.28594/23) ha più volte affermato che non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c., né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo.

Nondimeno, va altresì richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass.32683/22) secondo cui, quando sia fatta valere una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo ex art.2941 n.8 c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione.

Ciò posto, va allora rilevato d’ufficio che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, il dies a quodella prescrizione deve tener conto della proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241/97 ( che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione).

Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n.241 cit., sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (tra le tante, v. Cass.17970/22, Cass.24047/22, Cass.22336/22, Cass.25775/23, Cass.22882/24). Quanto ai contributi relativi all’anno 2006, viene in rilievo il d.P.C.M. 14.6.2007, relativo al debito del 2006, che ha fissato il termine per il pagamento al 9.7.2007; rispetto a tale scadenza, l’atto interruttivo ricevuto il 23.6.2012 risulta tempestivo.

Conclusivamente la sentenza va cassata,c