Italian Supreme Court dismisses appeal against tax notice due to lack of legal standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Del Popolo against a tax notice served via registered mail. The court held that the plaintiff lacked legal standing to challenge the notice directly because the specific statutory conditions for such an action were not met. Consequently, the lower court's judgment was annulled without remittal, and the case was closed due to the absence of interest to act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: The right to directly oppose a tax notice is restricted to specific statutory exceptions; absent proof of one of these exceptions, the action is inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21981-2021 proposto da: DEL POPOLO PIETRO CARMELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Opposizione ad estratto di ruolo R.G.N.21981/2021 Cron.
Rep. Ud.13/03/2025 domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 852/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Pietro Carmelo Del Popolo impugna la sentenza n. 45/2021 della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, con la quale era stato rigettato il ricorso dell’opponente avverso un estratto di ruolo, di cui era venuto a conoscenza ( in assenza di notifica degli atti prodromici) il 2 maggio 2019, quando si era recato presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione.
Propone sei motivi di ricorso. Resistono con controricorso INPS ed Agenzia delle Entrate – Riscossione. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE Parte ricorrente impugna la sentenza sulla base di sei motivi, così rubricati. I)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per avere la Corte rigettato l’appello con una motivazione apparente, consistente nel riprodurre integralmente le motivazioni di altre sentenze della medesima Corte (n.538 /2020, n. 1926/2019).
II) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica. III) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da Ader e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di Ader.
IV) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis in relazione alle notificheeffettuate via PEC dall’INPS e dall’Ader. Inesistenza delle notifiche. V) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis in relazione alle notifiche via PEC dall’INPS e da Ader. Inesistenza delle notifiche. VI)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione al riconosciuto interesse del ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti, facendo valere la prescrizione del credito.
Ammissibilità del ricorso introduttivo e dell’appello. Va preliminarmente rilevato che il p rimo Giudice, sul presupposto della regolare notifica degli atti prodromici, cui non aveva fatto seguito alcuna opposizione, aveva affermato la carenza di interesse ad agire della parte in relazione alla opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; la Corte ha confermato, affermando essere incontestato che l’esecuzione dei crediti non era stata avviata dall’Ente di riscossione. In via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.
Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, «l'estratto di ruolo non è impugnabile», con l’unica eccezione contemplata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Quanto all’applicabilità della norma ai giudizi in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato;ex plurimis, Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità del ricorso sul presupposto della carenza di interesse all’impugnazione, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale –cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) –“nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:
a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);
b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché,a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».
Ne deriva che, dovendo applicare al caso di specie l’art.12, comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione volta direttamente contro detto estratto. Di conseguenza, la causa può essere decisa nel merito, cassando la sentenza impugnata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate,attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché