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Ordinanza — n. 15373/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax notice, ruling direct challenge requires specific statutory interest conditions not met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mauro Serio's appeal against a second-instance ruling that dismissed his challenge to a tax notice. Serio argued the lower court erred by accepting proof of notification without direct evidence, while INPS and the Tax Agency contended the procedural requirements were met. The court held that direct judicial challenge to a tax notice is only permissible under strict statutory conditions regarding public procurement or debt recovery, which were not satisfied in this case.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 30, comma 14, D.L. n. 78/10: Direct judicial challenge to a tax notice is admissible only when the debtor demonstrates specific statutory interest conditions, such as prejudice in public procurement procedures or debt recovery, absent which the opposition is inadmissible for lack of standing.

Parole chiave

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direct challenge tax notice interest standing requirement public procurement prejudice debt recovery verification procedural admissibility tax collection regulations lack of legal interest impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973
215/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R.
Art. 30, comma 14, D.L. n. 78/10
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
I)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione degli artt.
Art. 2697 cod. civ.
per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione alla mancata produzione della documentazione attestante le asserite notifiche degli avvisi di addebito.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale rigettato l’appello con una motivazione apparente, consistente nel riprodurre (fotocopiata) la motivazione di un’altra sentenza della medesima Corte (n.
artt. 132 cod. proc. civ
nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.,118 disp.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale rigettato l’appello con una motivazione apparente, consistente nel riprodurre (fotocopiata) la motivazione di un’altra sentenza della medesima Corte (n.
art. 2697 cod. civ
per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 26283/22
Cass., n. 7348/23
Corte Costituzionale, n. 190/23
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21712-2021 proposto da: SERIO MAURO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrente – nonchécontro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis Oggetto Opposizione ad estratto di ruolo R.G.N.21712/2021 Cron.

Rep. Ud.13/03/2025 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -resistente con mandato - nonchécontro S.C.C.I. S.P.A. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. -intimata - avverso la sentenza n. 974/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/02/2021 R.G.N. 1086/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. SIMONA MAGNANENSI. RILEVATO CHE Mauro Serio impugna la sentenza n. 974/2020 della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede,con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dall’opponente avverso un estratto di ruolo di cui era venuto a conoscenza ( in assenza di notifica degli atti prodromici)il 4 dicembre 2018.

Propone otto motivi di ricorso. Resistono con controricorso INPS ed Agenzia delle Entrate – Riscossione. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). CONSIDERATO CHE Parte ricorrente impugna la sentenza sulla base di otto motivi, così rubricati. I)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.,118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte territoriale rigettato l’appello con una motivazione apparente, consistente nel riprodurre (fotocopiata) la motivazione di un’altra sentenza della medesima Corte (n. 656/2020).

II) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto notificati gli avvisi di addebito n. 368201500001604671, n. 36820170003711520 e n. 36820170004563274 nonostante l’Ente previdenziale non avesse provato le notifiche. III)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione alla mancata produzione della documentazione attestante le asserite notifiche degli avvisi di addebito. Inesistenza delle notifiche. IV)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex art. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotopia dall’INPS e al mancato procedimento di verificazione ad istanza dei medesimi enti.

V) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis in relazione alle notifiche effettuate via Pec dall’INPS. Inesistenza delle notifiche. VI)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per nullità della sentenza in relazione alla inesistenza delle notifiche effettuate via Pec dall’INPS da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA. VII)ex art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ. , per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al riconosciuto interesse del ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere l’inesistenza delle notifiche e del credito.

VIII)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla carenza di legittimazione passiva di ADER. Deve essere in via preliminare esaminato il settimo motivo di gravame, che si appunta sulla parte motiva con cui la Corte meneghina ha escluso la sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente,poiché (pagina 7 della sentenza impugnata) “non era stato fatto oggetto di alcun atto esecutivo, né di atti prodromici all’esecuzione, né di alcuna iscrizione ipotecaria” (entrando, poi, nel merito solo ad abundantiam).

La censura va respinta, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi proposti. Il tema concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con la cartella esattoriale ed il ruolo. Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis in forza del quale, di regola, «l'estratto di ruolo non è impugnabile», con l’unica eccezione individuata nella seconda parte della norma, in base alla quale «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici,di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

Quanto all’applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato; ex plurimis , Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione, ha osservato che «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale – cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) – “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che:

a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23);

b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;

c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni».

Ne deriva che, dovendosi applicare al caso di specie l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973 e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste per la impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, il settimo motivo va respinto, con conseguente assorbimento degli altri, inerenti al merito, mancando l’interesse ad un’opposizione volta direttamente contro detto estratto. Le spese di lite del giudizio di cassazione sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.

In considerazione del rigetto del ricorso si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 ove dovuto. La Corte rigetta il settimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib