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Ordinanza — n. 15315/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notice due to lack of standing under new notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15315/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against a lower court's rejection of a lawsuit challenging tax collection notices. The appellant argued he never received valid notification of the payment orders and warnings, claiming non-liability. However, the court found he failed to demonstrate the specific legal prejudice required by updated regulations to establish standing for immediate judicial protection. Consequently, the appeal was rejected because the claim could not be legally proposed without meeting these new procedural thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 360 nr. 4 c.p.c.: The right to immediately challenge a tax collection notice requires strict proof of specific legal prejudice defined by law; absence of such proof renders the action inadmissible due to lack of standing.

Parole chiave

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standing for immediate protection tax collection notice invalidity lack of legal prejudice procedural admissibility notification requirements opposizione al precetto esecutivo credito contestato credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsioni dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
Art. 360 nr. 4 c.p.c.
C on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. - è dedotta la nullità della sentenza in relazione al «negato ingresso da parte del Tribunale» del tempestivo disconoscimento effettuato dal ricorrente exart.
Art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
C on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110
215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 26283 del 2022
12.Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale.
Cass. nr. 30952 del 2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14559-2021 proposto da: DEL BUONO ANGELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -controricorrenti – Oggetto Estratto di ruolo Interesse ad agire.

R.G.N.14559/2021 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 nonché contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente – nonché contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – avverso la sentenza n. 232/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 384/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dallaConsigliera Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. C on il ricorso introduttivo della lite, Angelo Del Buono conveniva in giudizio l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, impugnando l’estratto di ruolo richiesto in data 30 aprile 2018; assumeva, al riguardo, di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in esso indicati; chiedeva, pertanto, accertarsi, a vario titolo, non dovute le somme oggetto degli atti medesimi.

2. I l Tribunale dichiarava inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso.

3. L a Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’impugnazione e compensato integralmente le spese di lite. A fondamento del decisum, ha osservato come «anche nel merito, l’appello (fosse) infondato» sussistendo la prova delle notifiche degli avvisi e delle cartelle di pagamento. Ha aggiunto («si rileva, inoltre, […]») come l’appellante non avesse svolto alcuna contestazione nel merito della pretesa creditoria e come, in relazione alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle e degli avvisi, difettasse il suo interesse ad agire.

4. H a proposto ricorso in cassazione Angelo Del Buono , con seimotivi. Hanno resistito, con controricorso, gli Enti in epigrafe e la società di riscossione. CONSIDERATO CHE:

5. C on il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. - è dedotta la nullità della sentenza in relazione al «negato ingresso da parte del Tribunale» del tempestivo disconoscimento effettuato dal ricorrente exart. 214,215 e 216 c.p.c.

6. Con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. - è dedotta la nullità della sentenza per avere ritenuto che gli atti (avvisi di addebito e cartelle di pagamento) fossero stati ritualmente notificati benché depositati all’ufficio postale per assenza temporanea del destinatario.

7. Con il terzo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. - è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge nr. 53 del 1993 in relazione alle notifiche effettuate via pec dagli enti convenuti. Si assume l’inesistenza delle notifiche.

8. C on il quarto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. - è dedotta la nullità della sentenza, per avere la Corte di appello ritenuto correttamente notificati dal messo notificatore gli atti, in caso di assenza temporanea del ricevente, nonostante l’assenza di prova della ricezione delle cartoline delle raccomandate informative.

9. C on il quinto motivo - ai sensi dell’art. 360 nr . 3 c.p .c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione della normativa relativa all’interesse ad agire e all’impugnativa dell’estratto di ruolo in relazione alla dichiarata inammissibilità del ricorso per accertamento negativo del credito, successivamente alla notifica delle cartelle e degli avvisi. 10.Con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c. - è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge quanto alla ritenuta idoneità dei pagamenti effettuati dal ricorrente ad interrompere la prescrizione. 11.È preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa.

Come indicato nello storico di lite, il ricorrente ha proposto un'azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un estratto di ruolo avente ad oggetto una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica. La proposta domanda va, dunque, esaminata alla stregua delle previsioni dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dall’art. 3-bis del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi modificato dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

Le previsioni richiamate, nella formulazione applicabile ratione temporis, prima dell’abrogazione disposta, a decorrere dal gennaio 2026, dall’art. 241, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, condizionano la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento (e/o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata al ricorrere di requisiti tassativi, ancorati alla dimostrazione di pregiudizi rigorosamente identificati dalla legge. 12.Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 26283 del 2022), le disposizioni sopravvenute specificano, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata e tipizzano le ipotesi in cui l’invalida notifica, in ragione del pregiudizio che arreca, giustifica la tutela giurisdizionale.

La disciplina dettata dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 incide anche sui giudizi in corso, proprio perché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura «dinamica» e dunque idonea ad assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche in virtù di una norma sopravvenuta. 13.La Corte di appello non si è espressamente pronunciata su tale profilo( v. Cass. nr. 30952 del 2 024), nella prospettiva che la normativa menzionata impone, sicché non è riscontrabile alcun vincolo derivante da un eventuale giudicato, che possa precludere il rilievo officioso demandato a questa Corte. 14.Nel concreto, parte ricorrente non ha prospettato elementiche dimostrino l’interesse ad agire, nei termini indicati dal citato art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. 15.Pertanto, la sentenza impugnata va cassa ta senza rinvio, perché la domanda, nel suo complesso, non poteva essere propostaper difetto di interesse ad agire. 16.Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti, tenuto conto dell’applicazione dello jus superveniens e del l’intervento delle Sezioni Unite, successivamente al deposito del ricorso per cassazione, percompensare interamente sia quelle d e i gradi di merito che quelle del giudizio di legittimità.

La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che il giudizio non poteva essere proposto, per difetto di inter