Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15307/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding public sector job classification, ruling facts insufficient to prove higher category duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellant performed Category D duties instead of Category C. The appellate court had already established that the appellant's activities, including signing administrative acts and coordinating procedures, fell within the specific professional requirements for Category C without exceeding normal coordination limits. Consequently, the court found no merit in the arguments regarding the overlap between the two contract levels and dismissed the request for salary differences.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible when the lower court's factual findings regarding the scope of duties and the specific professional characteristics required for a higher job classification are not contradicted by new evidence or legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
public employment classification salary difference claim inadmissible appeal contractual levels C and D administrative coordination duties

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SUPERIORI FATTO 1.La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accertato lo svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria D1 del CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali da parte di Gabriele Gonnella (dipendente del Comune di Anagni inquadrato nella categoria C del medesimo CCNL) nel periodo dal 1.2.2013 al 31.12.2017 ed aveva condannato il Comune di Anagni al pagamento della somma di € 9.035,25 a titolo di differenze di retribuzione.

2. La Corte territoriale, richiamate le declaratorie contenute nell’Allegato A al CCNL di comparto sottoscritto in data 31.3.1999, ha escluso che il Gonnella abbia svolto mansioni riconducibili al livello D.

3. Ha evidenziato che il Gonnella aveva svolto attività istruttoria nel campo amministrativo e tecnico riconducibile alla categoria C ed ha considerato riconducibile a tale categoria anche l’attività caratterizzata da contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi.

4. Il giudice di appello ha rilevatoche il successivo CCNL di comparto per il triennio 2019/2021 aveva introdotto la differente classificazione per aree, indicando la responsabilità del procedimento ed infraprocedimentale, con eventuale responsabilità di coordinamento del lavoro di altri colleghi tra le “specifiche” professionali dei dipendenti inquadrati nell’area degli “istruttori”; ha poi ritenuto priva di rilievo la circostanza che l’incarico di responsabilità fosse stato concesso all’appellato inragione dell’assenza di altre figure di categoria D con titoli professionali richiesti per l’istruttoria delle pratiche di edilizia privata oltre all’architetto Torricelli, in quanto il Regolamento Comunale degli Uffici richiamato nel ricorso di primo grado aveva previsto la possibilità di individuare nell’istruttore urbanistico il responsabile del procedimento amministrativo.

5. Ha evidenziato che il Gonnella non aveva assunto determinazioni ulteriori rispetto a quelle proprie del responsabile del procedimento, atteso che gli atti concessori o autorizzativi erano sottoscritti dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Patrimonioin conformità alle previsioni del DPR n. 380/2001 ; ha precisato che il Gonnella aveva firmato gli atti unitamente al suddetto responsabile qualora fosse necessario un provvedimento di rilascio di un titolo per il permesso di costruire, certificato di agibilità e ordinanza di demolizione.

6. Considerata anche la maggiore esperienza del Gonnella, ha escluso che le direttive ed il controllo evocati dai testi escussi avessero ecceduto il normale coordinamento effettuato dal Responsabile del procedimento.

7. Ha poi r ilevato che non erano state allegate né dimostrate le elevate conoscenze plurispecialistiche, la responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi amministrativi, la responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, ed ha rilevato l’insussistenza degli altri caratteri più strettamente “professionali” previsti dal CCNL.

8. Avverso tale sentenza il Gonnella ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

9. Il Comune di Anagni ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato A al CCNL Comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 31.3.1999, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Evidenzia che l’attività relativa all’istruttoria delle pratiche è connaturata anche al ruolo del personale di categoria D, essendo richiamata in uno dei profili lavorativi previsti dal CCNLper tale categoria e dal mansionario del Comune di Anagni, redatto ai sensi dell’art. 3, comma 6, del CCL per il comparto Regioni autonomie locali del 31.3.1999.

Riguardo all’individuazione dei profili ascrivibili alle diverse categorie contrattuali,addebita alla Corte territoriale l’erronea interpretazione del CCNL di compartocome integrato dal Regolamento dell’ente. Richiamate le definizioni dei profili dell’Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistico, corrispondente alla posizione economica di ingresso D1 e dell’Istruttore Tecnico Urbanistico di categoria C, previste dal mansionario del Comune di Anagni, evidenzia che l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento connota la funzione dell’Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistico.

Sostiene che l’incarico di Responsabile del procedimento nell’ambito del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia sarebbe stato assegnato ad un funzionario di categoria D qualorafosse stato disponibile nell’organico. Richiamata la documentazione allegata al ricorso e la prova testimoniale, evidenzia che l’attività espletata dal ricorrente era assimilabile a quella di “Istruttore Direttivo” operante nell’Area amministrativa, inquadrabile nella VIII qualifica funzionale del d.P.R. n. 347/1983. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che la presenza nell’organizzazione dell’ente del Responsabile del Servizio Urbanistica e Patrimonio Dott.

Pulcini, appartenente alla categoria D e titolare di posizione organizzativa esclude la possibilità per gli altri dipendenti di svolgere attività altrettanto qualificanti o tipiche della stessa categoria di inquadramento; richiama sul punto la relazione del predetto, allegata alla nota prot. n. 38066 del 11.12.2017, con cui era stato consentito al dirigente/titolare di posizione organizzativa di assegnare il singolo procedimento ad altro dipendente addetto alla medesima struttura, restando in capo al Responsabile del Servizio l’adozione del provvedimento finale.

Evidenzia la perfetta sovrapposizione delle declaratorie contrattuali quanto alle relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, e alle relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Richiama le dichiarazioni dei testi Pulcini e Bonanni, da cui era emerso che il Gonnella esercitava con continuità poteri di adozione del provvedimento finale relativamente a tutti i procedimenti del settore urbanistico dell’ente locale, mentre adottava alcuni provvedimenti a firma congiunta col capo settore, assumendone comunque la responsabilità.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura dei documenti allegati al ricorso e della prova testimoniale. Dalla sentenza impugnata risulta che il Gonnella non assumeva determinazioni ulteriori rispetto a quelle proprie del responsabile del procedimento, che gli atti concessori o autorizzativi erano sottoscritti dal Responsabile del Servizio Urbanistica e Patrimonio e che il Gonnella firmava congiuntamente con il suddetto responsabile qualora fosse necessario un provvedimento di rilascio di un titolo per il permesso di costruire, certificato di agibilità e ordinanza di demolizione.

Il ricorso tende invece a dimostrare che il Gonnella esercitava con continuità poteri di adozione del provvedimento finale relativamente a tutti i procedimenti del settore urbanistico dell’ente locale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte:

Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Inoltre lasentenza impugnata no n coglie il decisum . La Corte territoriale non ha affatto ritenuto che la presenza nell’organizzazione dell’ente del Responsabile del Servizio Urbanistica e Patrimonio Dott. Pulcini, appartenente alla categoria D e titolare di posizione organizzativa, esclude la possibilità per gli altri dipendenti di svolgere attività altrettanto qualificanti o tipiche della stessa categoria di inquadramento. Inoltre il ricorso non si confronta con le statuizioni secondo cui non erano emersi elementi da cui potesse desumersi che le direttive ed il controllo evocati dai testi escussi avessero ecceduto il normale coordinamento effettuato dal Responsabile del procedimento, e secondo cui non erano state allegate né dimostrate le elevate conoscenze plurispecialistiche, la responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi amministrativi, la responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale, ed ha rilevato l’insussistenza degli altri caratteri più strettamente “professionali” previsti dal CCNL.

Non è infine configurabile la prospettata sovrapponibilità delle declaratorie contrattuali dei livelli C e D Comparto Regioni –Autonomie locali sottoscritto il 31.3.1999, atteso che mentre il livello C richiede”Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anchedi tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”, il livello D richiede ” Relazioni organ izzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”; a differenza del livello C, il livello D prevede in via esclusiva relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa e solo relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per