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Ordinanza — n. 15290/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ruling the appeal lacked specific arguments required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15290/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Ministry of Education against a lower court ruling in favor of a school director. The Ministry argued the appellate court erred in admitting an appeal that failed to clearly identify contested points and refute the first instance's reasoning. The court held that the appeal was inadmissible because it did not meet the statutory requirements for a valid challenge under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 434 c.p.c.: An appeal must clearly identify the contested points and refute the first instance's reasoning; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Civil Procedure specific arguments required refutation of first instance procedural defect school director mobility administrative discretion impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 c.p.c.
Art. 434 c.p.c.
art. 342 c.p
art. 19 d.lgs. 165/2001
3, 97 Cost., alla disposizione dell’art. 19 d.lgs. 165/2001 e 9 CCNL area V dirigenza scolasticadel 15.7.2010, norme espressamente applicate dall’Amministrazione nella procedura di mobilità impugnata (v.
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Decreto — n. 32737/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Decreto — n. 18360/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Ordinanza — n. 35091/2022 — snciv
Italian Court dismisses teachers' appeal for career reconstruction based on paritary school work periods. The court rejects the claim that public and paritary school contracts are identical for career purposes. The decision upholds the legislature's discretion to treat these distinct employment relationships differently regarding career progression. The court finds no constitutional violation or EU discrimination in this differential treatment. The ruling confirms that partial assimilation of paritary school staff to public school staff is legally sound. The court concludes that the legislative choice is reasonable and not arbitrary. The judgment emphasizes the lack of comparability between different employers' labor relations. The court orders the appellants to pay the litigation costs of the case. The decision reinforces the specific rules governing public school career paths. The court maintains that the distinction between school types is justified by law.
Ordinanza Interlocutoria — n. 3567/2022 — snciv
Court dismisses appeal against dismissal of late incidental appeal due to procedural necessity of file review.
Decreto — n. 30951/2025 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8940/2023 R.G. proposto da: Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e Ambito territoriale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; -ricorrenti- contro Sciré Carmela, rappresentata e difesa dall’Avv. Agatino Cariola e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente- nonché Lo Bianco Maria Giuseppa, Raciti Maria e Marino Raimondo Lucio; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 1490/2022notificata il 22 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/04/2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2535/19, ha accertato il diritto di Carmela Sciré ad essere nominata dirigente scolastico presso una delle sedi indicate nell’istanza di partecipazione alla procedura di mobilità per l’a.s. 2012/2013, a percepire le eventuali differenze retributive rispetto a quanto spettante ove fosse stata assegnata al liceo Cutelli di Catania dalla data del ricorso fino al 31 agosto 2019, e ad ottenere la ricostruzione della carriera, e ha condannato la P.A. a risarcire il danno patrimoniale.

In tale giudizio si sono costituite le Amministrazioni intimate, mentre sono rimasti contumaci Maria Giuseppa Lo Bianco, Maria Raciti e Raimondo Lucio Marino. Le Amministrazioni coinvolte hanno proposto appello principale. Carmela Sciré ha presentato appello incidentale. Maria Giuseppa Lo Bianco, Maria Raciti e Raimondo Lucio Marino sono rimasti contumaci. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1490/22, ha accolto in parte l’appello principale e quello incidentale, rideterminando la somma dovuta a Carmela Sciré ed escludendo l’accertamento del suo diritto a percepire le differenze retributive richieste.

Le Amministrazioni interessate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Carmela Sciré si è difesa con controricorso e ha depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Con un unico motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Affermano che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere inammissibile il suo primo motivo di appello. La censura è fondata. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che g li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif.,dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisioprioris instantiaedel giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata(Cass., SU, n. 36481 del 13 dicembre 2022 ).

Pertanto, ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l’errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell’art. 342 c.p.c. (Cass.,Sez. 3, n. 18776 del 4 luglio 2023 ).

In particolare, la S.C. ha precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass., Sez.

L, n. 3612del 4 febbraio 2022). Nella specie, la corte territoriale ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello premettendo che il tribunale aveva ritenuto l’operato della P.A. illegittimo per violazione del criterio meritocratico, in quanto aveva avuto l’effetto di attribuire la preferenza in favore di personale con minore anzianità di servizio coinvolto nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate rispetto a quello con maggiore anzianità di servizio e, quindi, maggiore competenza professionale.

Dopo avere fatto questa affermazione, ha definito il gravame al riguardo sostenendo che “Sul punto nessuna censura è stata avanzata, limitandosi il Ministero a ribadire la correttezza del proprio operato in quanto conforme ai criteri fissati dalla contrattazione collettiva”. Dalla lettura del ricorso per cassazione e di quello in appello, però, emerge una realtà ben differente. Le Amministrazioni hanno indicato, innanzitutto, alle pagine 4e 5 del ricorso per cassazione , la parte della sentenza di primo grado impugnata in appello , riportata nell’atto di gravame nei seguenti termini:

«Nel merito, il ricorso appare fondato sotto il profilo, assorbente, della violazione del criterio meritocratico sotteso, oltre che alle norme di rango costituzionale ex art. 3, 97 Cost., alla disposizione dell’art. 19 d.lgs. 165/2001 e 9 CCNL area V dirigenza scolasticadel 15.7.2010, norme espressamente applicate dall’Amministrazione nella procedura di mobilità impugnata (v. doc. 1,2, fase. parte ricorrente). Ed invero, il criterio seguito dall’Amministrazione di posporre, nell’assegnazione delle sedi disponibili, personale con maggiore anzianità di servizio, il cui contratto era inscadenza e che non aveva richiesto la conferma di sede (ma anzi l’assegnazione di altro incarico, come l’odierna parte ricorrente), in favore di personale con minore anzianità e coinvolto nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate - appare illogica e contraria al summenzionato criterio meritocratico, poiché altera illogicamente, violandolo, il criterio della competenza professionale basatosull’anzianità di servizio.

Nel caso di specie, infatti, è incontroverso che i controinteressati convenuti in giudizio,tutti con minore anzianità di servizio e minor punteggio della ricorrente, sono stati preferiti alla medesima nell’assegnazione delle sedi da questa richieste, ubicate presso il Comune di Catania (città di residenza della ricorrente), poiché dapprima l’Amministrazione ha datoprecedenza ai dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento - e dunque ai possibili perdenti posto - e poi ha esaminato la pos izione della ricorrente, la cui domandaè stata valutata nell’ambito di una delle fasi successive.

L’ordine di assegnazione previstodall’art. 11 del citato CCNL, infatti, non poteva essere interpretato nel senso di discriminare i dirigenti con scadenza cli contratto e con maggiore anzianità di servizio, che legittimamente confidavano nell'avvicinamento presso la sede di residenza, anche in considerazione dei principi di competenza professionale di cui all’art. 19 d.lgs. 165/2001,secondo cui “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché de lle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico”, nonché di cui all’art. 9 del CCNL -area V -Dirigenza Scolastica del 15.7.2010, in materia di mutamenti degli incarichi, espressamente richiamato, quale disciplina applicabile ai fini qui in esame, dalla nota della Direzione Generale del MIUR del 13.6.2012 (doc. 1, fase. ricorrente).

Quest’ultima, peraltro, aveva evidenziato che i dirigenti scolastici delle istituzioniscolastiche sottodimensionate avrebbero avuto titolo a partecipare alle operazioni dimutamento di incarico e di mobilità interregionale successivamente agli altri dirigenti. Va pertanto accertato il diritto della parte ricorrente di essere assegnata presso una delle sedisite in Catania indicate nell’istanza presentata in data 2 luglio 2012». Inoltre, nel ricorso per cassazione hanno indicato , alla pagina 5, il contenuto dell’intestazione del loro primo motivo di appello , concernente proprio il passaggio della decisione di primo grado sopra riportato, con il quale si erano dolute della violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 11 del CCNL Area V, sottoscritto l’11 aprile 2006 - per la precisazione, detta intestazione così recita:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 165/2001, DELLE DISPOSIZIONI NEGOZIALI CONTENUTE NEGLI ARTT. 6 E 9 DEL CCNL AREA V DEL15.7.2010 E NELL’ART. 11 DEL CCNL DELL’11.4.2006 (ATTUALMENTE IN VIGORE),NONCHÉ NELLA NOTA MINISTERIALE PROT. N. 4488 DEL 13.6.2012 - così evidenziando l’oggetto del gravame e imponendo alla corte territoriale di valutare il significato delle disposizioni del CCNL richiamate. Dal ricorso per cassazione si ricava, poi, dalla lettura delle pagine da 6 ad 8, che esse avevano contestato in appello la sentenza di prime cure nei seguenti termini:

«Invero, le operazioni di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali perl’a.s. 2012/2013 trovano la propria disciplina nell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001, nelle disposizioni negoziali contenute negli artt. 6 e 9 del CCNL Area V del 15.7.2010 e nell’art.11 del CCNL dell’11.4.2006 (attualmente in vigore), nonché nella nota ministeriale prot.n. 4488 del 13.6.2012 (all. 2). Nello specifico, in conformità al disposto di cui al punto b) dell’art. 11, comma 5del citato CCNL, la nota ministeriale prot. n. 4488 del 13.06.2012, ha precisato che i Dirigenti destinatari d elle norme in materia di razionalizzazione dovessero partecipare ad una fase prioritaria rispetto ai Dirigenti ricadenti nelle altre fasi.

Con circolare n. prot. 11458 del 28.6.2012 (all. 3), l’Ufficio regionale ha specificato le singole fasi dei movimenti, fornendo indicazioni circa modalità di presentazione delle domande, criteri di valutazione dellestesse, preferenze di sede e titoli di precedenza. Ciò posto, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che la ricorrente,avendo presentato istanza di mutamento di incarico in scadenza di contratto al 31.8.2012, rientrava nella fase 4) indicata nella citata circolare (che a sua volta richiama le fasi previste nell’art.11 del CCNL dell’11.4.2006) e cioè “conferimento di nuovo incarico edassegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando e utilizzazione, ivi compresi gli incarichisindacali e quelli all’estero”.

La stessa, dunque, avrebbe potuto ottenere la mobilità solo se, dopo l’espletamento delle prime 3 fasi, fossero residuate sedi tra quelle espressamente richieste, circostanza che nel caso di specie non si è verificata. In particolare, il Liceo Classico “Mario Cutelli”, il Liceo Scientifico “Boggio Lera” ed il Liceo Scientifico “Umberto di Savoia”, tutte istituzioni scolastiche site in Catania, sono state assegnate rispettivamente ai Dirigenti scolastici Scandurra Angela Maria, Lo Bianco Maria Giuseppa e Raciti Maria, in quanto le stesse partecipavano alla fase 2 (“assegnazione di nuovo incarico ai Dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche”) delle operazioni di mobilità.

Si evidenzia, peraltro, che il Liceo Classico “Mario Cutelli” di Catania,originariamente assegnato alla Prof.ssa Scandurra, è stato successivamente assegnato al Prof. Raimondo Lucio Marino, anch’egli Dirigente scolastico coinvolto nelle operazioni di dimensionamento, a seguito della riscontrata fondatezza del reclamo proposto dallostesso. I predetti Dirigenti, controinteressati, hanno dunque partecipato in una fase (n. 2)delle operazioni di mobilità precedente rispetto a quella in cui partecipava la Prof.ssa ScirèCarmela (fase n. 4). Al riguardo, si precisa quanto segue.

Le sedi di titolarità dei predetti Dirigenti Scolastici, per effetto della L. n. 111/2011 relativa al piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, hanno subìto, a decorrere dall’a.s. 2012/2013, un processo di fusione con altre istituzioni scolastiche, con conseguente soppressione del relativo posto dirigenziale. In conseguenza di ciò, i contratti dei Prof.ri Lo Bianco, Raciti e Marino sono statirisolti di diritto, con la conseguenza che gli stessi hanno dovuto presentare istanza di mobilità per l’a.s. 2012/2013, partecipando, come detto, alla fase 2) delle operazioni di mobilità (assegnazione di nuovo incarico ai Dirigenti coinvolti nelle operazioni di fusionee accorpamento delle istituzioni scolastiche).

Legittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha assegnato le istituzioni scolastiche richieste dall’odierna appellata ai predetti professori. Non possono, dunque, condividersi le argomentazioni di parte ricorrente, accolte dal Giudice di prime cure, secondo cui “L’amministrazione resistente ha attuato un procedimento palesemente discriminatorio che non trova alcun fondamento normativo, négiustificazione”. Le operazioni contestate con l’odierno ricorso sono state, infatti, compiute in piena conformità a quanto previsto dalla circolare ministeriale prot. n. 4488 del 13.6.2012 relativa alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2012/13 la quale, nel fornireindicazioni circa lo svolgimento delle stesse, ha precisato che l’assegnazione degli incarichi sarà effettuata nell’ordine previsto dall’art. 11 del C.C.N.L. - Area V - dell’11 aprile 2006, con le specificazioni resesi necessarie a seguito delle operazioni dirazionalizzazione della rete scolastica.

La predetta circolare, dunque, richiama quanto contenuto nell’art. 11, comma5, del C.C.N.L. Area V, sottoscritto l’11.4.2006, ancora in vigore non essendo statomodificato dal successivo. Il comma 5 del citato art. 11 afferma testualmente che “L’assegnazione degliincarichi è effettuata nel seguente ordine:

a) conferma degli incarichi ricoperti;

b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficiodirigenziale;

c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici cherientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando outilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali (…);

d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;

e) mutamento d’incarico in casi eccezionali;

f) nuovo incarico per mobilità professionale;

g) mobilità interregionale.” In conformità al citato articolo del CCNL, che prevede una precedenza,nell’assegnazione degli incarichi, per i dirigenti soggetti a ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale (punto b), rispetto ai dirigenti in scadenza dicontratto (punto c), il Ministero ha specificato che i dirigenti destinatari delle norme in materia di razionalizzazione (L. n. 111/2011) dovessero partecipare ad una fase prioritariarispetto ai dirigenti in scadenza di contratto. Ciò in quanto, rispetto a questi ultimi, i dirigenti destinatari delle norme in materia di razionalizzazione dovevano considerarsi perdenti posto per il venir meno della propriasede di titolarità.

In considerazione delle citate indicazioni ministeriali, l’Amministrazione, nellospecificare le singole fasi delle operazioni di mobilità nella più volte citata circolare prot.n. 11458 del 28.6.2012, ha, pertanto, inserito la categoria dei dirigenti coinvolti nelle operazioni di razionalizzazione (ipotesi di fusione e accorpamento delle istituzioni scolastiche e ipotesi di sottodimensionamento delle stesse) nelle fasi 2 e 3, fasi antecedenti rispetto a quella in cui ha partecipato l’appellata e, come detto, relativa aidirigenti in scadenza di contratto (fase 4).

Come espressamente previsto nella predetta circolare, infatti, nella fase 4 avevanotitolo a partecipare, tra gli altri, i dirigenti in scadenza di contratto al 31.8.2012 e proprio intale fase è stata valutata la domanda dell’odierna ricorrente.Posta, dunque, la diversità di fasi, del tutto irrilevanti risultano le affermazioni contenute in sentenza in relazione alla propria maggiore esperienza professionale e correlativamente alla minore anzianità di ruolo dei controinteressati, atteso che, come espress amente chiarito dalla circolare nella sezione “criteri di valutazione della domanda”, l’anzianità di servizio nel ruolo e le competenze maturate costituivano, insieme ad altri elementi, criteri di valutazione solo “all’interno di ciascuna fase di svolgimento delleoperazioni”.

Allo stesso modo, ai beneficiari della legge n. 104/92 (tra cui il Prof. Marino) è statariconosciuta una priorità nella scelta della sede solo nell’ambito della singola fase di svolgimento delle operazioni, per cui del tutto inconferenti risultano le eccezioni dicontroparte in merito alla precedenza riconosciuta al riguardo al predetto professore,stante la diversità di fasi. In considerazione delle diverse fasi a cui hanno partecipato l’appellata e icontrointeressati, non sussisteva, inoltre, quella parità di condizioni ai fini del riconoscimento di una “ priorità a chi abbia maturato nell’attuale sede diservizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta”, cui fa riferimento parte ricorrente, senza considerare peraltro che anche la Prof.ssa Raciti e il Prof. Marino avevano manifestato tale impegno.

Legittimamente, dunque, l’Amministrazione non ha proceduto all’accoglimentodella domanda della Prof.ssa Scirè, non residuando, come detto, sedi disponibili tra quellerichieste dopo l’espletamento delle prime 3 fasi di mobilità, con conseguente confermadella stessa nella propria precedente sede di titolarità (all.

4) al fine di garantire unacontinuità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali. Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente come l’Ufficio Scolastico, nell’ambito delle operazioni di mobilità, pur disponendo di quella discrezionalità che connota ogniattività amministrativa (la citata circolare sulla mobilità, infatti, fa salva “la facoltà di questa Direzione Generale di procedere comunque al mutamento di incarico per esigenzedell’Amministrazione” ), si è attenuto alle indicazioni e ai criteri oggettivi fornite dalla citata circolare e del CCNL che stabilisce l’ordine di preferenza da seguire, con conseguente piena legittimità dei provvedimenti impugnati.

Per quanto sopra esposto, il Giudice delle prime cure è incorso in errore nel ritenere che in sede di mobilità di Dirigenti Scolastici l’Ufficio dovesse valutare prioritariamente lacondizione di scadenza di contratto e la maggiore anzianità di servizio. Invero, i predetti sono solo alcuni dei parametri che entrano in gioco nelleoperazioni di mobilità. Infatti, come lo stesso art. 11 del CCNL più volte citato, unitamente alle noteministeriali 4488 del 13.06.2012 e 11458 del 28.06.2012 danno priorità nelle operazioni di mobilità, ai Dirigenti scolastici i cui istituti scolastici risultano cessati ed accorpati a altre Istituzioni scolastiche, equiparando il trattamento di tali Dirigenti alla stregua di personale“perdente posto” che pertanto gode di maggiore priorità nel ricollocamento per mobilità presso altra sede, scavalcando in tal modo dirigenti con maggiore anzianità di servizio.

Pertanto la sentenza di primo grado impugnata appare frutto di una errataapplicazione della normativa da parte del Giudice di primo grado». Si tratta di contestazioni complesse e articolate che, anche se, nella sostanza, riproducevano il contenuto delle difese di primo grado, imponevano alla corte territoriale una risposta nel merito. D’altronde, nessuna disposizione del codice di rito impedisce all’appellante di “ribadire la correttezza del proprio operato” e il richiamo dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva, spiegato nei termini sopra indicati, precludeva una pronuncia di inammissibilità del motivo. 2)Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte