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Ordinanza — n. 15282/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds for interpreting a judicial settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15282/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific legal reasons for the lower court's interpretation of a judicial settlement. The applicant argued that a 2010 settlement barred her claim for economic progression, but the court noted that contesting the interpretation of such an agreement requires citing legal principles, not merely offering a different factual reading. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning, which respected hermeneutic criteria, was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 1362 ss. c.c.: The interpretation of a judicial settlement agreement is a matter of fact reserved to the trial court, and cassation review is limited to verifying compliance with hermeneutic criteria and logical reasoning.

Parole chiave

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judicial settlement interpretation cassation admissibility hermeneutic criteria economic progression rights judicial settlement effects residua capacità al guadagno diritto all'indennità di disoccupazione licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il suo unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
Art. 1362 ss. c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 2909 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il suo unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., n. 4564/2014
Cass., n. 2020 E
Cass. n. 17067/2007
4564/2014; Cass., n.2020 E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr., fra le tante, Cass. n. 17067/2007 ;
Cass. n. 11756/2006
Cass. n. 11756/2006 ), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass.
Cass. n. 9070 del 2013
11756/2006 ), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013 ; Cass.
Cass. n. 12360 del 2014
Cass., n. 21576/2019
Cass., n. 20634/2018
21576/2019 ; Cass., n. 20634/2018).
Cass., n. 946/2021
Cass., n. 946/2021 ; Cass.
Cass. n. 995/2021
946/2021 ; Cass. n. 995/2021 e Cass.,n.
Cass. n. 28319/2017
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14601/2022R.G. proposto da: Caniglia Antonella Maria, rappresentata e difes a dall’Avv . Salvatore Buscemi e domiciliata presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in Roma; -ricorrente- contro La Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Protezione civile e Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica della Regione siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di CATANIAn. 693 /202 1 pubblicata il 7 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2195 del 2019 il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso di Antonella Maria Caniglia, dipendente della Regione siciliana, Dipartimento della Protezione civile in virtù di contratti a tempo determinato di durata triennale sottoscritti il 12 marzo 1999 e prorogati di volta in volta, volta al riconoscimento del diritto “alla giusta progressione economica orizzontale”, con l’attribuzione della categoria C6 per il periodo 1° marzo 2005 - 31 dicembre 2007 e della categoria C7 a partire dal 1°gennaio 2008.

Accolta l’eccezione di prescrizione per il primo periodo indicato, il Tribunale ha respinto la domanda relativa al secondo rilevando che l’art. 109 del CCRL 2002/2005 era una norma programmatica di carattere finanziario, che non era tesa a garantire a tutti i dipendenti automaticamente il passaggio alla posizione economica superiore. Antonella Maria Ciniglia ha proposto appello che la Corte d’appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 693/2021, ha rigettato, sul diverso presupposto che la ricorrente, concludendo una transazione giudiziale con la controparte in altri procedimenti, aveva accettato di essere inquadrata nella categoria C5, situazione che non poteva più essere messa in discussione fino alla data di sottoscrizione dell’intesa (1° giugno 2010).

Antonella Maria Ciniglia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il suo unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la domanda da lei proposta e finalizzata a ottenere la progressione economica orizzontale ex art.109 CCRL dipendenti Regione siciliana quadriennio 2002-2005 fosse coperta da giudicato implicito formatosi sul verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto il 1° giugno 2010 davanti al giudice del lavoro di Catania, con il quale avrebbe accettato l’adeguamento alla posizione economica C5 con decorrenza dal 1° gennaio 2003.

Sostiene che la causa introdotta davanti al giudice del lavoro di Catania sarebbe stata proposta nel 2004 e, quindi, prima dell’entrata in vigore dell’art. 109 CCRL 2002-2005, con la conseguenza che la transazione non avrebbe mai potuto riguardare questa disposizione. La Corte d’appello di Catania avrebbe sbagliato nel ritenere che fosse stata irrilevante la mancata deduzione della violazione del nuovo contratto collettivo, sul presupposto che il giudicato avrebbe coperto il dedotto e il deducibile, in quanto il giudicato formatosi sulla conciliazione giudiziale del 1° giugno 2010 non era stato il necessario antecedente logico-giuridico della diversa questione poi sottoposta nella presente sede.

Al contrario, avrebbe dovuto trovare applicazione il citato art. 109, in base al quale “in sede di contrattazione di cui all’art. 3 3, comma 3, per l’anno 2005 la quota del F.A.M.P. da destinare alle progressioni economiche (sarebbe stata) determinata in modo da consentire a tutti i dipendenti l’acquisizione della posizione economica successiva a quella giuridicamente posseduta, con effetto dal 1° marzo 2005”. Il motivo è inammissibile, in quanto laricorrente, prospettando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. , non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di appello che si incentra sull’oggetto e sugli effetti della conciliazione giudiziale, di cui la Corte d’Appellodi Catania ha accertato il carattere transattivo richiamando la giurisprudenza in materia (punto 2 dei Motivi della decisione), già intervenuta tra le parti, che copre sì il dedotto e il deducibile, ma trova fondamento contrattuale nella volontà delle parti in esito ad uno specifico procedimento, a differenza del giudicato.

Ed infatti, questa Corte (Cass.,n. 23482 del 2017; Cass., n. 690 del 2005) ha chiarito che l’oggetto del negozio transattivo, che si rinviene anche nella conciliazione giudiziale che pone fine alla lite, va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - q uale strumento negoziale di prevenzione/definizione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall’art. 88, disp. att., c.p.c.e, funzionalmente, da un lato, per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, e, dall’altro,per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (Cass., n. 8898/2024;

Cass.,n. 25472/2017). Ciò evidenzia che la conciliazione giudiziale è frutto dell’incontro della volontà delle parti e che il relativo verbale, ancorché redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è,ad ogni effetto, un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione: infatti, l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell’atto di composizione che le parti volontariamente concludono.

Pertanto, per quanto qui rileva, come per ogni contratto ed anche ai fini dell’individuazione del contenuto o dell’oggetto dell’obbligo in esso assunto, la contestazione dell’interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale va svolta alla stregua degli artt. 1362 ss., c.c., estendendosi al verbale di conciliazione giudiziale gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale (Cass., n. 4564/2014; Cass., n.2020 E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr., fra le tante, Cass. n. 17067/2007 ;

Cass. n. 11756/2006 ), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013 ; Cass. , n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica di una interpretazione condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto ( ex plurimis , Cass., n. 21576/2019 ; Cass., n. 20634/2018). Si è,inoltre, precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione in iure , ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l’anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr.

Cass., n. 946/2021 ; Cass. n. 995/2021 e Cass.,n. 28319/2017). Disattendendo tali principi, il ricorso censura, per la violazione della disciplina del giudicato, l’interpretazione della conciliazione giudiziale come effettuata dalla Corte territoriale, che con motivazione rispettosa dei criteri ermeneutici ha ritenuto che la stessa, in ragione dell’accordo negoziale intercorso tra le parti, estende i suoi effetti alla vicenda per cui è causa, ravvisando, quale mero argomento ad abundantiam, che non concorre a definire la ratio decidendi della sentenza di appello, una similitudine con il giudicato ex art. 2909 c.c. , con conseguente inammissibilità del motivo. 2)Il ricorso è dichiarato inammissibile .

Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, essendo le amministrazioni rimaste intimate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis