Cassation appeal dismissed due to timely withdrawal by the plaintiff, extinguishing the proceedings entirely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Silvano Saccone extinguished following his timely declaration of withdrawal. Saccone sought to confirm his status as a foreign language teacher under specific civil service regulations, but voluntarily abandoned the litigation before the court's final ruling. Consequently, the proceedings terminated without a substantive decision on the merits of his claim against the University of Naples.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma, c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The timely withdrawal of a cassation appeal results in the extinction of the judicial proceedings, precluding the application of special cost-sharing measures reserved for rejected appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12593/2022 R.G. proposto da Saccone Silvano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Claudia Lepore e Carlo Lepore, con domicilio digitale legale -ricorrente- contro Università d egli Studi d i Napoli Federico I I, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.4129/2021 depositata il 17/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTO e DIRITTO 1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da Silvano Saccone, n.q. di erede di Gabriele Hein, già lettore di madrelingua straniera ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980, così confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire il trattamento di ricercatore confermato a tempo definito con la progressione economica senza alcuna limitazione temporale per l’attività prestata negli anni accademici dal 1° gennaio 2007 al 15 aprile 2013.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione Silvano Saccone, articolando quattro motivi, cui oppone difese l’Università degli Studi di Napoli Federico IIcon controricorso.
3. Con atto depositato in data 22 aprile 2025, sottoscritto dalla parte e dal difensore, il ricorrente ha dichiarato di rinunciareal ricorso. La rinuncia è stata comunicata alla parte controricorrente a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c.
4. Alla rinuncia tempestivamente depositata consegue l’estinzione del giudizio, exart. 391 c.p.c . Le spese possono essere integralmente compensate, avuto anche riguardo alle ragioniespresse con l’atto di rinuncia.
5. Non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (così Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025). P.Q.M Dichiara estinto il giudiziodi cassazione ed interamente compensate fra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma,