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Ordinanza — n. 15053/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules reimbursement of non-documented expenses must be analytical to exclude from taxable income under Art. 51 DPR 917/86.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15053/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding the tax treatment of non-documented travel expense reimbursements. While the lower court allowed such reimbursements to be excluded from taxable income without requiring analytical detail, the Supreme Court found this interpretation contrary to the statutory text. The court held that the legislative intent requires expenses to be listed analytically to ensure their actual existence, regardless of whether they can be documented, thereby rejecting the private party's argument that lack of proof excuses the need for specificity.

Regesto Legislator

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Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987: Reimbursements of expenses for business travel are excluded from taxable income only if they are analytical; the requirement for analytical listing serves to verify the actual occurrence of expenses, irrespective of the possibility of documentation.

Parole chiave

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reimbursement of expenses taxable income calculation analytical listing requirement non-documented expenses business travel allowance exclusion from income interpretation of DPR 917/86 ricalcolo della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987
In discussione, p er quanto solo rileva in questa sede, la corresponsione di somme a titolo di «rimborso di spese non documentabili», ai fini della riconduzione nella base imponibile previdenziale, la Corte territoriale ha ritenuto che l’ art. 51, comma 5, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 1500 del 2025
Nell’esaminare la disposizione in oggetto , la Corte (in ultimo, Cass. nr. 1500 del 2025) ha osservato che « le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non sono sempre esenti da contribuzione perché concorrono a formare reddito.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29194-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro TRUFFA DIEGO in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della GEOEDIL S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEOCOCUZZA;

Oggetto Art 51, comma 5,d.P.R. 917/86 Rimborsi spese R.G.N.29194/2019 Cron. Rep. Ud.12/03/2025 -controricorrente - nonché contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO; -intimato - e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.proposto da: I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -ricorrente successivo - contro TRUFFA DIEGO in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della GEOEDIL S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO COCUZZA; -controricorrente al ricorso successivo - nonchécontro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., -intimato - avverso la sentenza n. 597/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 159/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.La Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Diego Truffa, ha « annulla (to) l'avviso di addebito Inps opposto e dichiara(to)illegittima la variazione Pat Inail». 1.1. In discussione, p er quanto solo rileva in questa sede, la corresponsione di somme a titolo di «rimborso di spese non documentabili», ai fini della riconduzione nella base imponibile previdenziale, la Corte territoriale ha ritenuto che l’ art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987 (ex art.48 TUIR) dovesse interpretarsi nel senso di escludere, dal calcolo della retribuzione imponibile, le somme erogate a titolo di«rimborsi […] altre spese anche non documentabili»nei limiti di 30.000 lire giornaliere anche se «non analitiche». 2.Avverso la decisione, ha proposto ricorso principale l’INPS, con un unico motivo.

L’INAIL ha depositato un ricorso successivo (che è quindi da considerare incidentale) articolato sempre in un unico motivo. Diego Truffa ha resistito , ad entrambi i ricorsi, con controricorso. CONSIDERATO CHE: 3.Con i ricorsi, principale e incidentale, gli Enti in epigrafe hanno denunciato la violazione dell’art. 51,comma 5, d.P.R. n. 917 del 1987 (ex art.48). Assumono che l’interpretazione della norma offerta dalla Corte di appello non ècorretta. Secondo gli Istituti, per esclu dere dalla base retributiva imponibile le somme erogate per « piccole spese non documentabili » , sostenute in occasione di trasferte, è necessario che le spese siano «analitiche» e cioè nel dettaglio specificate. 3.1.

I ricorsi sono fondati. 3.2. L’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 , nella formulazione ratione temporis applicabile , dispone che: «Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente Lire 90.000 al giorno, elevate a Lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo.

Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di Lire 30.000, elevate a Lire 50.000 per le trasferte all'estero.

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito». 3.3. Nell’esaminare la disposizione in oggetto , la Corte (in ultimo, Cass. nr. 1500 del 2025) ha osservato che « le somme erogate a titolo di indennità di trasferta non sono sempre esenti da contribuzione perché concorrono a formare reddito. In particolare:

a) se si tratta di trasferta nell'ambito del territorio comunale, esse concorrono a formare reddito, tranne per quanto attiene alle spese di trasporto comprovate;

b) le trasferte al di fuori del comune concorrono a formare il reddito sopra le 90.000 Lire o le 150.000 Lire giornaliere a seconda che siano trasferte entro il territorio italiano o all'estero;c) se si tratta di rimborso « analitico » di spese vive (vitto, alloggio, etc.), i rimborsi concorrono comunque a formare il reddito oltre le 30.000 Lire o 50.000 Lire giornaliere, a seconda che siano trasferte entro il territorio nazionale o all'estero». 3.4. N ella fattis pecie concreta , come innanzi esposto, si controverte unicamente di « rimborsi [ … ] spese [ … ] non documentabili».

La lite verte sulla necessità o meno che l e stesse siano analitiche. 3.5. A fronte della tesi proposta da gli E nti che subordina il beneficio dell’esenzione dai contributi/premi al fatto che i rimborsi riguardino spese dettagliate e specificate (anche se non dimostrabili), vi è la tesi della parte privata, accolta nella sentenza impugnata, che reputa irragionevole la necessità di una specifica descrizione delle«piccole spese» ove per queste non sia poi necessaria alcuna dimostrazione. 3.6. Osserva il Collegio che , suggestiva la tesi in ultimo esposta, la lettera della legge e la sua ratio orientano sicuramente per larigorosa ricostruzione suggerita dalle parti ricorrenti. 3.7.

Come si ricava dal testo normativo , i l regime della trasferta, complessivamentedisciplinato dall’art. 51, comma 5, cit., distingue le spese “ effettivamente ” sostenute dal dipendente ( che solo qui rilevano e sono disciplinate d al la seconda parte del comma 5 ) da quelle che, invece , sono riconosciute in via forfettaria (prima parte del comma 5), attraverso la corresponsione di una provvista di denaro in cifra fissa. 3.8. Le prime - perché si realizzi la condizione del rimborsocon esclusione dalla retribuzione imponibile nei limiti di legge- devono essere analitiche , a prescindere dalla possibilità di una loro dimostrazione.

Da un punto di vista lessicale, la norma, infatti, nella parte in cui le regolamenta, è sorrettada un incipit (« In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni […] non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate[…] nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, […].») che informa tutto il resto del periodo. D a un punto di vista sistematico, l’esposizione analitica delle spese sostenute è sempre funzionale al controllo e alla giustificazione dell e stesse ; in definitiva, alla effettivitàdella spesa. 4.A tali principi non si è , invece, conformata la sentenza impugnata.

La pronuncia va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino che , in diversa composizione , si atterrà alle superiori indicazioni e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie i ricorsi e rinvia, anche