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Ordinanza — n. 15048/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appealed judgment was submitted incompletely, preventing knowledge of its reasoning under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15048/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Fabbri against his dismissal from Poste Italiane S.P.A. inadmissible. Fabbri submitted only the first page of the second-instance judgment, which lacked the substantive reasoning required for review. The court ruled that such incomplete submission prevents the determination of the controversy's object and grounds, rendering the appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.; The filing of a judgment in an incomplete form, preventing knowledge of the reasoning, renders the cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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incomplete judgment submission procedural inadmissibility cassation appeal dismissal reasoning requirement civil procedure code licenziamento per motivi economici congedo di malattia espulsione nonostante gravi patologie

Disposizioni normative citate

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Art. 369, second comma, n. 2, cod. proc. civ.
Non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi di ricorso il quale è improcedibile per violazione del disposto di cui all’art. 369, secondo comma, n.2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass.16/05/2001, n. 6749
Cass., Sez. Un., 20/06/2006, n. 14110
6749; Cass., Sez. Un., 20/06/2006, n. 14110; Cass.
Cass. 19/01/2007, n. 1240
14110; Cass. 19/01/2007, n. 1240; Cass.21/01/2015, n.
Cass.21/01/2015, n. 1012
1240; Cass.21/01/2015, n. 1012; Cass.
Cass. 12/12/2016, n. 25407
1012; Cass. 12/12/2016, n. 25407).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23216-2024 proposto da: FABBRI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO DE GIOBBI; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA CORBO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1556/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2024 R.G.N. 234/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere Dott. VITTORIA AMIRANTE. Oggetto R.G.N.23216/2024 Cron. Rep. Ud.23/04/2025 RILEVATO CHE 1. Per quanto risulta dalla esposizione dei fatti della causa compiuta in ricorso, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10992/2023, rigettava il ricorso proposto da Antonio Fabbri con il quale veniva impugnato il licenziamento intimatogli da Poste Italiane s.p.a. all’esito di procedimento disciplinare, in conseguenza di una condotta da questi tenuta, consistita nell’essersi assentato ingiustificatamente dal lavoro dal 24 novembre 2022 al 1° dicembre 2022 e dal 5 dicembre 2022 al 14 gennaio 2023.

2. Con sentenza n. 1556/2024 del 19 aprile 2024 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello 3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione Antonio Fabbri affidato a tre motivi.

4. Replica con controricorso Poste Italiane s.p.a..

5. Le parti hanno depositato memorie illustrative. CONSIDERATO CHE 1. Non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi di ricorso il quale è improcedibile per violazione del disposto di cui all’art. 369, secondo comma, n.2, cod. proc. civ.. Questa Corte ha infatti affermato – e più volte ribadito, anche nel suo massimo consesso – che il deposito della sentenza impugnata in forma incompleta, tale da non consentire la conoscenza della motivazione posta a base della decisione, determina l’improcedibilità del ricorso (Cass.16/05/2001, n. 6749; Cass., Sez. Un., 20/06/2006, n. 14110; Cass. 19/01/2007, n. 1240; Cass.21/01/2015, n. 1012; Cass. 12/12/2016, n. 25407).

2. Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato unitamente al ricorso un file denominato “sentenza con attestazione di conformità” in realtà costituito solo dalla prima pagina della sentenza impugnata, contenente unicamente l’intestazione e la attestazione di conformità dalla quale risulta che la sentenza n. 1556/2043 pubblicata dalla Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro, il 19 aprile 2024, non notificata, sarebbe composta da 11 pagine. Posto che l’incompletezza non riguarda solo una parte dell’atto (circostanza che avrebbe forse potuto consentirne la lettura e l’intellegibilità almeno parziale), ma riguarda tutte le pagine, questa Corte non è posta in grado di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia.

3. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato improcedibile.

4. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente Antonio Fabbri al pagamento, in favore di Poste Italiane s.p.a., delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1- bis dello stesso art. 13 Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza cameral