Italian Supreme Court allows correction of its own order to add lawyer fee deduction clause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court granted a request to correct a previous order that omitted a clause for deducting the winning lawyer's fees. Although the losing party did not argue the issue, the court found the omission was a material error regarding the successful defense's costs. The court ruled that such omissions must be fixed via the material error correction procedure rather than standard appeals to ensure procedural efficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: When a court order omits the deduction of costs for the winning lawyer's representative, the remedy is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, not ordinary appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: AULA 'A' 2153 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONELLA PAGETTA - Presidente - Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere - Dott. VITTORIA AMIRANTE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22464-2020 proposto da: LEGGIERI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA GRIPPA; - ricorrente - Contro POSTE ITALIANE S.P.A.; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 278/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/01/2025 R.G.N. 22464/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere Dott.
VITTORIA AMIRANTE. Oggetto Correzione errore materiale R.G.N. 22464/2020 Cron. Rep. Ud. 23/04/2025 Numero registro generale 22464/2020 Numero sezionale 2153/2025 Numero di raccolta generale 15037/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 RILEVATO CHE 1. Nicola Grippa, quale difensore costituito per Giovanni Leggieri, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della ordinanza n. 278/2025 depositata il 07/1/2025, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce – sez distaccata di Taranto del 3.3.2020 ha condannato Poste Italiane s.p.a. alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza;
2. Poste Italiane s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. CONSIDERATO CHE 1. Va premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, sia nel controricorso che nella memoria illustrativa del 22.11.2024 a firma dell’avv. Grippa era stata chiesta la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ..
2. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce Numero registro generale 22464/2020 Numero sezionale 2153/2025 Numero di raccolta generale 15037/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (in tal senso Cass. n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334-01;
Cass. n. 12437 del 17/05/2017).
3. Il ricorso va, dunque, accolto, prevedendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 278/2025 sia corretto aggiungendo, dopo l'espressione «accessori di legge», il seguente enunciato: «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta».
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della ordinanza n. 278/2025 di questa Corte sia integrato mediante l'aggiunta, dopo l'espressione «accessori di legge», del seguente enunciato «con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta». Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 23 aprile 2025 La Presidente Antonella Pagetta Numero registro generale 22464/2020 Numero sezionale 2153/2025 Numero di raccolta generale 15037/2025 Data pubblicazione 04/06/2025 Numero registro generale 22464/2020 Numero sezionale 2153/2025 Numero di raccolta generale 15037/2025 Data pubblicazione 04/06/2025