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Ordinanza — n. 15034/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to double conformity and lack of decisive proof omission grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15034/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a labor dispute judgment involving an employee's dismissal for just cause. The lower courts found the dismissal valid because the employer knew of the employee's unauthorized actions and encouraged them, creating a situation of 'double conformity' between the first and second instance rulings. The court held that the appellant's arguments regarding evidence omission were not decisive and merely sought a re-evaluation of the merits, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: In cases of double conformity, a cassation appeal based on the omission of evidence is inadmissible unless it demonstrates that the omitted evidence would have decisively invalidated the lower court's conviction.

Parole chiave

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double conformity just cause dismissal omission of evidence labor dispute cassation admissibility diritto al risarcimento danni spese di difesa ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co.
Art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n.
art. 360 c.p
dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica (come nel caso in esame) le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5947/2023
è inammissibile se non indica (come nel caso in esame) le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).
Cass. n. 18072/2024
Cass. n. 27197/2011
Le censure non si sostanziano, pertanto, in violazioni o falsa applicazione delle numerose disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass.
Cass. n. 6288/2011
27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass.
Cass. n. 16038/2013
6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 7547-2024 proposto da: LEGORI MARIA LUISA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO MARSEGLIA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente – nonché contro Oggetto Licenziamento individuale R.G.N.7547/2024 Cron.

Rep. Ud.04/03/2025 CIPRIANO JOSIMARA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VALENTINO IMBERTI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 786/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/09/2023 R.G.N. 482/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. In data 31.8.2020 Maria Luisa Legori intimava alla dipendente Josimara Cipriano, in servizio dal 25.9.2017 con contratto part timee qualifica di assistente di studio odontoiatrico, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poi revocato il 25.9.2020, con collocazione della lavoratrice in cassa integrazione dal 31.8.2020.

2. Con lettera del 12.4.2021 alla Cipriano veniva successivamente intimato licenziamento per giusta causa per la seguente contestazione: avere eseguito, un martedì tra giugno e luglio 2019, un trattamento di igiene dentale nei confronti di un paziente, nonché della di lui madre, in un giorno in cui lo studio era chiuso e non erano presenti terze persone, senza avere il titolo abilitante.

3. Impugnato tale provvedimento di recesso, l’adito Tribunale di Milano, autorizzata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, ordinava alla datrice di lavoro di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e di risarcirle il danno determinato in una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (euro 1.227,57) pari alle retribuzioni da corrispondere dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, oltre accessori e regolarizzazione contributiva; rigettava, invece, la richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive.

4. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 786/2023, confermava la pronuncia di primo grado evidenziando che:

a) l’eccezione di genericità della contestazione disciplinare era stata tardivamente sollevata, b) l’addebito oggetto dell’incolpazione non sussisteva nella sua antigiuridicità perché la datrice di lavoro era a conoscenza che la Cipriano eseguiva compiti che non rientravano nel suo formale livello di inquadramento ed anzi era ella stessa a fornire indicazioni affinché intervenisse e tollerava pure che la Cipriano svolgesse tali compiti anche in favore di un collega di studio di essa Legori;

c) il secondo licenziamento era di natura ritorsiva in quanto, con l’impugnazione del 19.6.2020, la lavoratrice aveva costretto la Legori a revocare il primo recesso, manifestamente inefficace per la normativa ratione temporis vigente;

d) la richiesta di differenze retributive era risultata carente di prova alla luce della espletata istruttoria.

5. Avverso tale sentenza Maria Luisa Legori proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso Josimara Cipriano. Si costituiva anche l’INPS che si limitava a ribadire la sua estraneità ai fatti di causa chiedendo però il rimborso delle spese processuali.

6. La controricorrente depositava memoria.

7. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati, così come prospettati dalla stessa ricorrente.

2. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione illogica, erronea e contraddittoria in relazione ad un punto decisivo della controversia, avendo la Corte territoriale omesso totalmente di motivare e/o di adeguatamente motivare la mancata ammissione delle istanze istruttorie reiterate in sede di appello da essa ricorrente volte a provare la sussistenza della giusta causa di licenziamento nonché la decisione di valutare, ai fini della esclusione della sussistenza della giusta causa, la sola prospettazione fornita da controparte.

3. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la nullità della sentenza per violazione, falsa applicazione e/o erronea interpretazione del CCNL dei Dipendenti Studi Professionali anno 2017, nonché degli art. 1 comma 2, 4 e 5 dell’Accordo siglato in data 23.11.2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano allegato al DPCM 9 febbraio 2018 (GU n. 80 del 6.4.2018), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico (ASO), quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1 co. 2 della legge n. 43/2006, e la disciplina della relativa formazione.

4. Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la Corte territoriale omessodi motivare e/o motivato in maniera illogica e contraddittoria la decisione di qualificare il licenziamento intimato da essa ricorrente nei confronti della Cipriano, come “ritorsivo”, collegandolo causalmente ad una antecedente circostanza intercorsa tra i medesimi soggetti senza, tuttavia, fornire motivazione alcuna circa il nesso di causalità che avrebbe legatoeziologicamente tale ulteriore circostanza all’intimato licenziamento per giusta causa.

5. Il primo ed il terzo motivo, da scrutinare congiuntamente perché interferenti, presentano profili e di inammissibilità e di infondatezza.

6. In primo luogo va osservato che, in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).

7. Nella fattispecie, l’iter logico - giuridico seguito dalla Corte distrettuale è chiaro e consente di individuare le ragioni per cui è stata ritenuta la insussistenza della giusta causa: la prospettazione della Cipriano di avere agito, in relazione agli episodi oggetto della contestazione disciplinare, su richiesta del collaboratore di studio della Legori e che questa ultima tollerava che la dipendente svolgesse operazioni che esulavano dal suo inquadramento (4^), e ciò sia su indicazioni di essa datrice che su richiesta del predetto collega, risultava per tabulas, dai numerosi messaggi di whatsapp e dalle immagini offerte in visione per cui l’addebito mosso non sussisteva nella sua antigiuridicità in quanto la dipendente non aveva fatto altro che eseguire, come in numerose altre occasioni, quanto le era stato richiesto su precise direttive di servizio.

8. Inoltre, è palese ed intellegibile la statuizione dei giudici di merito che hanno qualificato come ritorsivo il secondo licenziamento perché connesso alla indotta revoca del primo licenziamento, palesemente inefficace, e alla rivendicazione, da parte della lavoratrice, delle differenze retributive per le prestazioni svolte in costanza di rapporto.

9. La Corte distrettuale ha , quindi , svolto il suo esame in modo completo, con un accertamento di merito adeguatamente motivato (e pertanto insindacabile in questa sede), dando atto delle ragioni per cui è giunta alle conclusioni senza che possa essere rilevato alcun profilo di contraddittorietà o di illogicità.

10. Per completezza deve, poi, precisarsi che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

11. In secondo luogo, deve evidenziarsi che si è in presenza, tra le pronunce di primo e secondo grado, di una situazione di cd. “doppia conforme” e, nell'ipotesi di "doppiaconforme", il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica (come nel caso in esame) le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo gradoe della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).

12. In terzo ed ultimo luogo, va sottolineato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altraprova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove laprova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" risulti priva di fondamento (Cass. n. 18072/2024).

13. Nel caso de quo , come sopra ricordato, le modalità della condotta della lavoratrice emergevano da prove documentali rispetto alle quali l’escussione di testi non avrebbe potuto comportare una diversa valutazione dell’intera vicenda storica.

14. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.

15. La circostanza che il comportamento oggetto di addebito non potesse essere eseguito dalla Cipriano è un fatto che gli stessi giudici del merito hanno considerato.

16. Il problema della insussistenza della giusta causa è, invece, stato ricondotto alla mancanza di antigiuridicità del fatto stesso perché si è ritenuto che la dipendente avesse agito eseguendo, come avvenuto in numerose altre occasioni, quanto le era stato richiesto su precise direttive di servizio della datrice di lavoro e/o del suo collaboratore dentista.

17. Le censure non si sostanziano, pertanto, in violazioni o falsa applicazione delle numerose disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.

18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, per ciascun controricorrente, in virtù dei principi di soccombenza e di causalità che regolano le determinazioni sulle spese processuali.

20. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del