Cassation court dismisses appeal due to appellant's withdrawal, leaving administrative labor sanctions case extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit before the hearing. The underlying case involved administrative sanctions for failing to register a labor relationship, originally directed at a territorial labor inspectorate. Since the appellant voluntarily abandoned the proceedings, the court found no need to rule on the merits or the correct defendant. The judgment confirms the procedural extinction of the case without assigning costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: When a party withdraws their appeal before the judgment is pronounced, the proceedings are extinguished without the need for a substantive ruling on the legal issues or the correct attribution of liability.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LUCIA ESPOSITO Presidente ROBERTO RIVERSO Consigliere FRANCESCOPAOLO PANARIELLO Consigliere Oggetto: SANZIONI AMMINISTRATIVE Ud.11/03/2025 CC FABRIZIO AMENDOLA Consigliere FRANCESCO BUFFA Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10335/2022 R.G. proposto da: CAPOBIANCO GIULIO, elettivamente domiciliato in CASERTA VIA COLOMBO N. 53, presso lo studio dell’avvocato GENTILE UMBERTO (GNTMRT66P11H501W) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO, MINISTERO DEL LAVORO -intimati- Numero registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3587/2021 depositata il 15/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 15.10.21 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello verso la sentenza 16.5.18 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la opposizione del contribuente in epigrafe a ingiunzione di pagamento di euro 35.174 per sanzioni amministrative per omessa registrazione di rapporto di lavoro. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’azione, proposta verso l’ispettorato territoriale sul presupposto che alla direzione territoriale del lavoro quello fosse succeduto, andava proposta invece nei confronti del ministero del Lavoro, riferendosi alle sanzioni delle direzioni territoriali soppresse dal 2017; esclusa la sanatoria ex articolo 4 legge 260 del 58 con concessione di nuovo termine per rinnovazione dell’atto, la corte ha deciso come sopra riportato.
Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per cinque motivi illustrati da memoria; è rimasto intimato l’Ispettorato. Con atto depositato prima dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il giudizio è estinto in ragione della rinuncia del ricorrente. Nulla per spese, non essendosi la parte costituita. Numero registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025. La Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025