Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14892/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding late opposition to administrative sanctions, ruling statute of limitations applies de officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14892/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling that rejected a late opposition to administrative sanctions. The appellant argued the opposition was timely based on a postal website date, while the lower court relied on the official protocol date and held the statute of limitations applies de officio. The court rejected these arguments, confirming that the burden of proving timeliness lies with the opponent and that the official protocol date prevails over non-binding website indications.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 D.Lgs. 124/2004; Art. 112 c.p.c.: The statute of limitations for opposing administrative injunctions is a matter of public order applicable de officio in any stage of proceedings, and the official protocol date governs over non-binding website indications.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations administrative sanctions opposition timeliness de officio review burden of proof postal protocol date public order osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 D.Lgs. 124/2004
Art. 112 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della questione, proposta dopo sette anni e ad istruttoria esperita.
Art. 153 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., 112 e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale addossato l’onere della prova della tempestività dell’opposizione all’opponente e per aver trascurato che nell’avviso di ricevimento non risulta la data della consegna.
Art. 111 Cost.
art. 112 c.p
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2697 c.c
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., 112 e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale addossato l’onere della prova della tempestività dell’opposizione all’opponente e per aver trascurato che nell’avviso di ricevimento non risulta la data della consegna.
articolo 153 c.p
Il quarto motivo – che deduce violazione degli articolo 153 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24775/2022 R.G. proposto da CODAMO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in CROTONE VIA ZARIA TEDESCHI 65 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SCOLA ATTILIO CARMINE (SCLTLC55P27D086G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CROTONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro DIREZIONE TERRITORIALE LAVORO CROTONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 187/2022 depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 12.4.22 la corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del tribunale di Crotone del 9.5.19, che aveva rigettato l’opposizione di un dirigente del Comune, in epigrafe, a tre ordinanze ingiunzione recanti sanzioni per un complessivo importo di oltre 15.000 euro per impiego irregolare di tre lavoratori. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il 28.5.12 , dopo il decorso di 90 giorni dal ricorso amministrativo proposto dalla parte, era maturato il silenzio rigetto del comitato regionale e da tale momento era partito il termine a quo di 30 giorni ex articolo 22 decreto legislativo 124 del 2004 per opporre l’ordinanza ingiunzione.

La corte territoriale ha ritenuto data di presentazione del ricorso al comitato regionale quella di cui al protocollo dell’ente, 28 febbraio, mentre la parte privata richiama la data risultante dal sito Internet postale, su cui faceva a suo dire affidamento; secondo la corte, la data del sito era solo indicativa, come peraltro indicato espressamente sul sito stes s o ; la decadenza poi è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e, secondo la corte , non vi erano gli estremiper la rimessione in termini. Ricorre avverso tale sentenza la parte privata per quattro motivi, cui resiste con controricorso la direzione territoriale del lavoro.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di tardività della questione, proposta dopo sette anni e ad istruttoria esperita. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 22 del decreto legislativo 150, 112, 416, 112 e 115 c.p.c., nonché 2969 c.c., e 111 Costituzione comma secondo, per non avere ritenuta tardiva la questione. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.

Invero, la corte territoriale ha espressamente esaminato la questione, affermando che la stessa era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, così come effettivamente è, mentre l’esame della stessa non può ritenersi precluso dalla formazione di alcun giudicato, proprio in ragione del rilievo da parte del giudice di prime cure, intervenutoprima della decisione della causa. Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 2697 c.c., 112 e 416 c.p.c., per avere la corte territoriale addossato l’onere della prova della tempestività dell’opposizione all’opponente e per aver trascurato che nell’avviso di ricevimento non risulta la data della consegna.

Anche tale motivo è privo di pregio, posto che l’onere della prova della tempestività dell’opposizione ad ordinanza ingiunzione è a caricodell’opponente. Per altro verso, se è vero che nel caso di specie la data di consegna non risulta dall’avviso di ricevimento, va detto altresì che questa non è una prova esclusiva della ricezione dell’atto (per quanto la prova tipica ordinaria), potendo il momento della consegna dell’atto risultare aliunde , come ad esempio dalla prova costituita da data e numero di protocollo apposti sull’atto; peraltro qui il fatto che il protocollo indica data precedente quella dell’asserita notifica del ricorso amministrativo rende evidente che è poco credibile l’affermazione della parte ricorrente, basatasu indicazione del sito internet postale che espressamente reca menzione del suo carattere non fidefacente.

Il quarto motivo – che deduce violazione degli articolo 153 c.p.c. e 2697 c.c., in ordine alla mancata rimessione in termini da parte della corte territoriale - è privo di pregio: invero, la rimessione in termini è stata esclusa dalla corte d’appello e la soluzione è corretta, perché la ragione della rimessione in termini deve riguardare il decorso del termine per la notifica dell’atto e non la mera difficoltà di provare l’osservanza del termine. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a n