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Ordinanza — n. 14778/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against labor inspector sanctions for truck driver rest violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14778/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by trucking company owners against administrative penalties imposed by labor inspectors. The court held that labor inspectors possess the authority to verify service logs and tachograph data to ensure compliance with driving and rest time limits under EU regulations. Consequently, the lower court's finding that the company failed to record rest periods correctly was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 174 Codice della Strada; Reg. CE 561/2006: Labor inspectors have the competence to verify service logs and tachograph records to ascertain compliance with driving and rest time limits, thereby sanctioning violations of road safety and worker protection norms.

Parole chiave

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labor inspector competence tachograph verification driving rest limits administrative sanctions EU Regulation 561/2006 road safety compliance cassation appeal dismissal guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 174 Codice della Strada
18462/2020) secondo la quale, intema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 cod.
Regolamento CE n. 561/2006
Regolamento CE n. 3821/85
Art. 360, n. 3, c.p.c.
con il primo motivo di ricorso per cassazione viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
6 - 12), in fattispecie perfettamente sovrapponibile, parzialmente connessa soggettivamente, ragioni che il Collegio condivide e alle quali integralmente rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;
art. 118 disp. att. c.p
6 - 12), in fattispecie perfettamente sovrapponibile, parzialmente connessa soggettivamente, ragioni che il Collegio condivide e alle quali integralmente rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20594/2016
il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20594/2016, n.
Cass. n. 22896/2018
Cass. n. 18462/2020
Ordinanza n. 27324/2024
i motivi (concernenti accertamenti in fatto) sono infondati, per le ragioni espresse da questa Corte nell’ordinanza n. 27324/2024 (pp.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 16521-2021 proposto da: D'ALESSANDRO LUCA, CATENA GIUSEPPE titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO VALENTINI; -ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CHIETI - PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; -controricorrenti - Oggetto SANZIONI AMMINISTRATIVE R.G.N. 16521/2021 Cron.

Rep. Ud.05/03/2025 avverso la sentenza n. 739/2020 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 1485/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI. RILEVATOCHE 1.il Tribunale di Chieti, per quanto ancora rileva, ha confermato la sentenza del locale Giudice di Pace di rigetto dell’opposizione di Giuseppe Catena, titolare dell’omonima ditta individuale, e di Luca D’Alessandro, al provvedimento della DTL di Chieti-Pescara di contestazione di violazioni di cui al Regolamento CE n. 561/2006 e all’art. 174 Codice della Strada in materia di periodo di guida e riposo giornaliero alla guida di automezzo; 2.propongono ricorso per cassazione gli originari opponenti, con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste l’amministrazione con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo di ricorso per cassazione viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 12 d. lgs. n. 285/1992, 57 c.p.p., sostenendo che il Tribunale ha errato nel riconoscere agli Ispettori del lavoro il potere di accertare e irrogare sanzioni in materia di violazione di norme sulla circolazione stradale;

2. il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 20594/2016, n. 22896/2018, n. 18462/2020) secondo la quale, intema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 cod. strada, l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi installati sull'autoveicolo è finalizzato all'accertamento del rispetto dei limiti temporali dell'orario di lavoro e risponde, quindi, alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e di tutelare i lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto; pertanto, la competenza a svolgere tali verifiche e ad irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro;

3. con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 174, comma 4, d. lgs. n. 285/92, 8, commi 2, 3, 4 Regolamento n. 561/2006/CE, 15, par. 2, Regolamento n. 3821/85/CE, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto accertata la mancata osservanza del riposo giornaliero dalla semplice omessa annotazione e dal mancato inserimento dei dati manuale sull’apparecchio di controllo a seguito di allontanamento dal mezzo;

4. con il terzo motivo, viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza, sostenendosi omessa pronuncia sull’errata applicazione da parte dell’ITL dell’art. 6 del Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.6.2011 della Commissione Europea, la quale esclude dal calcolo dei tempi di guida massimi consentiti prima di una sosta i tempi dedicati ad altre attività (es: carico e scarico merci);

5. con il quarto motivo, viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 174, comma 4, Codice della strada, 4, lett. j, e 6 Regolamento n. 561/2006/CE, con riferimento alla decisione n. 3579 del 7.06.2011 della Commissione Europea, per avere il Tribunale erroneamente incluso, ai fini della configurazione delle violazioni contestate, anche i tempi di carico e scarico merce e di tutte le altre attività diverse dalla guida;

6. i motivi (concernenti accertamenti in fatto) sono infondati, per le ragioni espresse da questa Corte nell’ordinanza n. 27324/2024 (pp. 6 - 12), in fattispecie perfettamente sovrapponibile, parzialmente connessa soggettivamente, ragioni che il Collegio condivide e alle quali integralmente rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.;

7. le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

8. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.500 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b