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Ordinanza — n. 14726/2025 — snciv Generato dall'IA

INPS cassation appeal dismissed; jurisdiction belongs to ordinary courts for contributory relations with public entities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14726/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that declared it lacked jurisdiction over unpaid social security contributions. The INPS argued that the dispute should fall under administrative jurisdiction because the underlying employment relationships predated 1998, while the universities and a doctor contended the matter involved ordinary civil liability. The court held that established precedent mandates ordinary courts to hear contributory disputes between social security bodies and public entities, even when historical public employment criteria are invoked incidentally.

Regesto Legislator

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Art. 1, 34 c.p.c.; Art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001: Jurisdiction over contributory relations between a social security institute and public entities remains with ordinary courts, excluding administrative jurisdiction even when historical public employment criteria are invoked incidentally.

Parole chiave

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jurisdiction ordinary courts social security contributions public entity relations administrative vs ordinary contributory relations decisione sulla contribuzione ospedali universitari sussidio per le spese scolastiche

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 34 c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
Art. 69, comma 7, d.lgs. 165/2001
Art. 374, comma 1°, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 16069 del 2018
in tal senso Cass. nn. 16069 del 2018 e 85 del 2021); che, nel merito, il motivo è infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato, in controversia affatto analoga alla presente, che il criterio dettato dall’art.
Cass. n. 85 del 2021
Cass. S.U. n. 18753 del 2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24009-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FASANA 21, presso lo studio dell'avvocato MICHAEL LOUIS STIEFEL, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO;

Oggetto Giurisdizione R.G.N.24009/2019 Cron. Rep. Ud.11/03/2025 -controricorrente – nonché contro UNIVERSITA' STUDI NAPOLI FEDERICO II, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ABIGNENTE, che la rappresenta e difende; -controricorrente – nonché contro GUADAGNO VINCENZO; -intimato - avverso la sentenza n. 7409/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/01/2019 R.G.N. 957/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.1.2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO sulla domanda proposta dall’INPS per ottenere la condanna dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” al pagamento dei contributi previdenziali non versati in relazione ad una pluralità di rapporti di lavoro precorsi in epoca anteriore al 1998 con taluni medici c.d. gettonati,tra cui il dott.

Vincenzo Guadagno; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” hanno resistito con distinti controricorsi, successivamente illustrati con memoria; che Vincenzo Guadagno, già contumace nel processo d’appello, è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 34 c.p.c. e dell’art. 69, d.lgs. 165/2001, per avere la Corte di merito ritenuto che la presente controversia, in ragione della data di cessazione dei rapporti di lavoro posti a fondamento della domanda giudiziale, andasse devoluta alla competenza giurisdizionale del giudice amministrativo ancorché nella specie si vertesse non già in materia di pubblico impiego, bensì in materia di rapporto contributivo tra ente previdenziale ed enti pubblici non economici; che, trattandosi di questione di giurisdizione già decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte, la decisione può essere assunta anche a sezione semplice, deponendo in tal senso la previsione dell’art. 374, comma 1°, c.p.c. (cfr. in tal senso Cass. nn. 16069 del 2018 e 85 del 2021); che, nel merito, il motivo è infondato, avendo le Sezioni Unite di questa Corte affermato, in controversia affatto analoga alla presente, che il criterio dettato dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, per la determinazione, in via transitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti di pubblico impiego, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la domanda attorea si fondi, seppure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell’ente pubblico, come nel caso in cui si deduca l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione il cui accertamento incidentale è necessario per poter poi avanzare la richiesta di pagamento dei contributi (così Cass.

S.U. n. 18753 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi formato l’orientamento cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il