Cassation court dismisses INPS appeal on procedural grounds, allowing heirs to retry case due to lack of timely objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe heirs of deceased social security beneficiaries appealed a second-instance judgment that declared the case extinguished due to delayed resumption. The INPS argued the lower court erred by declaring extinction without a party's objection, citing a 2009 law change. The court ruled that under the prior law, extinction must be explicitly raised by a party before any defense, and since the INPS remained absent, the lower court could not apply the new rule ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 307, comma 4° c.p.c. (previgente); Art. 58, comma 1, l. n. 69/2009: The extinction of proceedings for delayed resumption must be raised by the interested party before any other defense; if not timely objected to, it is definitively precluded and cannot be raised ex officio by a party previously absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 28078-2019 proposto da: TURKOVIC AGICA in qualità di erede di UJCIC ROSALIA SIMCIC, MOHORAC SILVANO in qualità di erede di VALENTIC PETEH MARIJA, LOVRICIC MARIJA in qualità di erede di RASPOR JOSIP, VIZINTIN ERVIO in qualità di erede di VIZINTIN BAJLO SLAVICA, SIMCIC MARIJA SIMCIC in qualità di erede di SIMCIC ANTON, ZOVIC LIBERO in proprio e in qualità di procuratore di DULAVA MARIA entrambi eredi di KOLIC JAGA GIOVI, FABLE LIVIJA in qualità di erede di MALINARIC MARIJA, CELIC ANTON in qualità di erede di CELIC OLIVERIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Previdenza R.G.N.28078/2019 Cron.
Rep. Ud.11/03/2025 domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1252/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2019 R.G.N. 1028/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 22.3.2019, la Corte d’appello di Roma, decidendo su rinvio da Cass. n. 18554 del 2012, ha dichiarato estinto il giudizio pendente Agica Turkovic e altri consorti, in proprio o nelle spiegate qualità di eredi, e l’INPS, per avere le parti ricorrenti riassunto il processo oltre il semestre dalla cessazione della causa di sospensione dall’esercizio della professione già occorsa alloro procuratore costituito in giudizio ; che avverso tale pronuncia Agica Turkovic e gli altri consorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 301, 302, 303, 307 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’estinzione del giudizio di rinvio nonostante che l’INPS fosse rimasto contumace e il giudizio di primo grado fosse iniziato in epoca antecedente al 4.7.2009, data di entrata in vigore della novella dell’art. 307 c.p.c. che ha previsto la rilevabilità ex officiodell’estinzione del processo; che, con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 91, 92 e 310 c.p.c. per avere la Corte territoriale disposto in loro danno la condanna alla rifusione delle spese di tutti i gradi del precorso giudizio; che, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono di violazione e falsa applicazione degli artt. 301 e 307 c.p.c. nonché di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine per la riassunzione del processo di rinvio dovesse decorrere dallo spirare del termine massimo di durata previsto per la sospensione disciplinare degli avvocati, ossia, nella specie, dal 18.7.2014, essendo stata la sospensione comminata con provvedimento del 18.7.2013; che, in punto di fatto, risulta per tabulas che i giudizi successivamente riuniti e decisi in grado di appello dalla sentenza poi cassata da Cass. n. 18554 del 2012 hanno tutti avuto inizio in epoca precedente al 4.7.2009; che al presente giudizio deve dunque trovare applicazione il testo dell’art. 307 c.p.c. anteriore alle modifiche recate dall’art. 46, comma 15, l. n. 69/2009, applicandosi queste ultime “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (art. 58, comma 1, l. n. 69/2009); che l’art. 307 comma 4° c.p.c., nel testo previgente, disponeva, per quanto qui rileva, che “l’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”; che, nell’interpretare tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte aveva costantemente affermato che l’estinzione del processo per tardiva riassunzione, per poter essere dichiarata dal giudice, doveva essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa e, ove non fosse stata tempestivamente eccepita, rimaneva definitivamente preclusa, non potendo essere dedotta e rilevata nemmeno in sede d’impugnazione su istanza della parte in precedenza rimasta contumace, salvo ovviamente il caso in cui la contumacia fosse stata erroneamente dichiarata in presenza di un vizio della vocatio in ius (così, t ra le numerose, Cass. n. 2628 del 1994 e, più recentemente, Cass. n. 12432 del 2021, in una vicenda in cui la precedente formulazione dell’art. 307, comma 4°, c.p.c. risultava applicabile ratione temporis); che, risultando per tabulas che l’INPS era rimasto contumace nel processo di rinvio, erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto di poter rilevare e dichiararel’estinzione del giudizio, in difetto di eccezione di parte; che, assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma