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Ordinanza — n. 14672/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS regarding contributory exemption transfer in direct labor succession cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14672/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cooperative's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision to deny a contributory exemption transfer. The cooperative argued that the exemption should apply to its direct succession of workers from the previous contractor, citing specific legislative articles. The court ruled that the relevant statutory provisions only cover new indefinite-term contracts and do not extend to direct labor succession scenarios, thus upholding the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 30, d.l. n. 78/2010; Art. 1, comma 118, l. n. 190/2014; Art. 1, comma 181, l. n. 208/2015: The contributory exemption for direct labor succession applies only to new indefinite-term contracts under specific articles, not to cases where the successor employer directly assumes workers from a previous contractor.

Parole chiave

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contributory exemption direct labor succession appaltatore subentrante INPS contribution contract nullity causale del credito indeterminate term contract cooperativa di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 30, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010)
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 30, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte di merito ritenuto che il requisito della causale del credito, previsto dalla norma cit.
Art. 1, comma 118, l. n. 190/2014
a pena di nullità dell’avviso di addebito, potesse essere soddisfatto anche mediante il riferimento ad atti precedentemente notificati al debitore; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, e dell’art.
Art. 1, comma 181, l. n. 208/2015
190/2014, e dell’art. 1, comma 181, l. n. 208/2015, per avere la Corte territoriale ritenuto che il beneficio dell’esonero contributivo di cui alla prima delle norme cit.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20225-2019 proposto da: CHANCE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 39, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO FANELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLA BENEDETTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI;

Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.20225/2019 Cron. Rep. Ud.11/03/2025 -resistenti con mandato – avverso la sentenza n. 446/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/12/2018 R.G.N. 280/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 21.12.2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Chance Società Cooperativa avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per sgravi indebitamente fruiti ex art. 1, comma 118, l. n. 190/2014; che avverso tale pronuncia Chance Società Cooperativa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 30, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte di merito ritenuto che il requisito della causale del credito, previsto dalla norma cit. a pena di nullità dell’avviso di addebito, potesse essere soddisfatto anche mediante il riferimento ad atti precedentemente notificati al debitore; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, e dell’art. 1, comma 181, l. n. 208/2015, per avere la Corte territoriale ritenuto che il beneficio dell’esonero contributivo di cui alla prima delle norme cit. non si applicasse in caso di passaggio diretto di lavoratori conseguente a subentro nell’appalto, nemmeno per il periodo residuo eventualmente non goduto dall’impresa precedentemente aggiudicataria dell’appalto stesso; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, cit., stabilisce, per quanto qui rileva, che l’avviso di addebito deve contenere “a pena di nullità […] la causale del credito”; che, nella specie, i giudici territoriali hanno ritenuto che il riferimento contenuto nell’avviso di addebito al codice identificativo dell’inadempienza (già utilizzato nelle precorse comunicazioni con l’odierna ricorrente), all’indicazione dei periodi oggetto di regolarizzazione e al regime sanzionatorio applicato valesse a integrare la sussistenza del requisito in questione, reputando che tanto fosse sufficiente a realizzare lo scopo della norma di permettere al debitore l’immediata individuazione delle ragioni del credito fatto valere; che trattasi di conclusione coerente con il principio secondo cui un requisito di contenuto, che sia previsto a pena di nullità di un atto, può risultare anche per relationem ad altro o altri atti conosciuti o conoscibili dalle parti o comunque dal destinatario dell’atto, che questa Corte ha costantemente affermato sia per ciò che riguarda i provvedimenti amministrativi (cfr. per tutte Cass.

S.U. n. 602 del 1981) che per i contratti (cfr. ad es. Cass.n. 12276 del 2010); che, dovendo escludersi che la censura di falsa applicazione dell’art. 30, d.l. n. 78/2010, possa permettere a questa Corte di legittimità di sindacare la concreta idoneità dell’atto o degli atti richiamati per relationem al fine di permettere al debitore l’immediata individuazione delle ragioni del credito fatto valere, trattandosi per questa parte di giudizio di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito e sindacabile in questa sede solo nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., il primo motivo si rivela infondato; che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che l’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, prevede, per quanto qui rileva, che “ai datori di lavoro privati […] e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, […] decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi […] l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro[…] con esclusione di quelle [assunzioni, n.d.e.] relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro” e di quei lavoratori “per i quali il beneficio […] sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato” che, in punto di fatto, i giudici territoriali hanno accertato che l’odierna ricorrente, in data 29.2.2016, è subentrata, quale impresa consorziata del Consorzio Idea Società Cooperativa, in un appalto di servizi di cui era precedentemente appaltatrice Baia Società Cooperativa Sociale, che aveva beneficiato per il personale impiegato nell’appalto dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014, e che, cessati in pari data i rapporti di lavoro alle dipendenze di quest’ultima, i medesimi lavoratori, in data 1°.3.2016, sono stati assunti alle dipendenze dell’odierna ricorrente, che ha continuato a conguagliare sui contributi dovuti all’INPS l’esonero precedentemente goduto dall’ex appaltatrice; che, sebbene l’assunzione del personale già dipendente di Baia Società Cooperativa Sociale sia avvenuta in esecuzione della clausola sociale prevista dal CCNL di settore (art. 4 CCNL Pulizie e Multiservizi), correttamente i giudici di merito hanno escluso che tale circostanza potesse guadagnare il beneficio dell’esonero anche all’odierna ricorrente, operando il CCNL esclusivamente quale fonte normativa dei rapporti tra le parti private e non potendo incidere sul rapporto contributivo che intercorre tra i datori di lavoro e l’INPS, nell’ottica del quale, indubbiamente, i lavoratori assunti dall’odierna ricorrente risultavano nei sei mesi precedenti (e fino al giorno prima) occupati presso altro datore di lavoro che aveva usufruito del medesimo beneficio; che non rileva in contrario la previsione dell’art. 1, comma 181 l. n. 208/2015, secondo cui “il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante”, atteso che tale disposizione si riferisce testualmente all’esonero contributivo previsto “ai commi 178 o 179”, ossia per “nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato […] decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016”, e non anche all’esonero di cui all’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014; che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di