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Ordinanza — n. 14671/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against journalists' contributions for procedural defects in appeal notification and appearance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14671/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Municipality of Arezzo against a lower court ruling that declared the case inadmissible. The municipality argued that the appeal was improperly declared inadmissible due to a failure to notify it via PEC to the designated address and the lack of a subsequent appearance by the respondent. The court held that the notification to the appointed lawyer's PEC address was valid and that the respondent's extensive defense in the appeal stage cured any potential procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 16 comma 4 d.l. 179/2012; Art. 47 c.p.c.; Art. 82 r.d. 37/1934; Art. 136 e 366 c.p.c.; Art. 156, 436 e 112 c.p.c.: The failure to notify an appeal via PEC to the appointed defender does not render the appeal inadmissible if the defender's address was properly indicated, and the subsequent appearance by the opposing party cures any procedural irregularities.

Parole chiave

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journalists contributions appeal notification PEC address validity procedural defects appeal admissibility contributi previdenziali deduzione dei contributi di mantenimento istituto di previdenza di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 16 comma 4 d.l. n. 179/2012 (conv. con l. n. 221/2012)
Art. 47 c.p.c.
Art. 82 r.d. n. 37/1934
Art. 136 e 366 c.p.c.
Art. 156, 436 e 112 c.p.c.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 20604 del 2008
Cass. n. 21579 del 2024
Cass. n. 2942 del 2019
Cass. n. 1311 del 2023
Cass. nn. 25453 del 2017 e 34916 del 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 18025-2019 proposto da: COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIA RULLI, STEFANO PASQUINI; -ricorrente - contro I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI, chelo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4768/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 1248/2016;

Oggetto Contributi giornalisti R.G.N.18025/2019 Cron. Rep. Ud.11/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.12.2018, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal Comune di Arezzo avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo relativo a contributi dovuti all’INPGI e omessi in danno di un collaboratore adibito a mansioni di addetto stampa; che avverso tale pronuncia il Comune di Arezzo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPGI ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 (conv. con l. n. 221/2012), 47 c.p.c., 82, r.d. n. 37/1934, 136 e 366 c.p.c., per avere la Corte di merito pronunciato l’improcedibilità del gravame per omessa notifica dell’appello e del pedissequo decreto di comparizione, nonostante che il decreto di fissazione dell’udienza non fosse stato comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato quale domicilio eletto (st.grez@pec.it), masoltanto agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati difensori; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 436 e 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale pronunciato l’improcedibilità nonostante che, costituendosi nel giudizio d’appello, l’INPGI avesse svolto ampie difese di merito, così determinando la sanatoria dell’ipotetico vizio di omessa notifica dell’appello; che, in punto di fatto, va premesso che i giudici territoriali hanno dato atto che, all’udienza del 10.4.2017, fissata per la trattazione del gravame, l’odierno ricorrente, stante la mancata costituzione in giudizio dell’INPGI, ebbe a chiedere un rinvio per il deposito del ricorso notificato e che, fissata all’uopo l’udienza del 10.7.2017, provvide a depositare in giudizio copia del ricorso in appello notificato (soltanto) in data 3.5.2017, unitamente al decreto di fissazione della prima comparizione e del verbale dell’udienza di rinvio; che, ciò acclarato, i giudici territoriali hanno richiamato il principio di diritto di Cass.

S.U. n. 20604 del 2008, circa l’improcedibilità del gravame in caso di omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza e la sua insuscettibilità di sanatoria; che, tanto premesso, la prima censura è infondata, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui è valida e validamente effettuata la notifica eseguita all’indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando in contrario che nell’atto di costituzione siano stati individuati uno specifico domicilio fisico e/o un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica (Cass. n. 21579 del 2024); che inconferente appare in contrario il richiamo di parte ricorrente a Cass. n. 2942 del 2019, secondo cui occorrerebbe piuttosto dar rilievo alla scelta della parte di eleggere specificamente domicilio presso un dato indirizzo di posta elettronica certificata, in quanto, in disparte ogni considerazione sulla plausibilità di tale assunto (ciò di cui meditatamente dubita Cass. n. 1311 del 2023), occorrerebbe comunque che la scelta effettuata all’uopo abbia carattere di esclusività, ciò che non ha nemmeno formato oggetto di allegazione ex parte actoris ed è anzi smentito per tabulas dalla sentenza impugnata, dove si legge che “nel ricorso in appello non è stato indicato solo l’indirizzo PEC elettivo, ma sono stati indicati anche quelli dei difensori” (così pag. 5 della sentenza impugnata); che del pari infondato è il secondo motivo, essendo consolidato l’orientamento secondo cui il principio di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 c.p.c., si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non anche al mancato rispettodi termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (così, tra le più recenti, Cass. nn. 25453 del 2017 e 34916 del 2021); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov