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Ordinanza — n. 14662/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal holding that a settlement on wages does not extinguish the separate statutory obligation to pay social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14662/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by Rom Trans S.R.L. against a lower court ruling that confirmed a labor court's order for the employee's reinstatement. The company argued that a subsequent settlement between the employee and employer extinguished the debt, while INPS contended that the statutory obligation to pay contributions remains independent of the wage dispute. The court ruled that a private settlement regarding wages cannot affect the distinct, autonomous legal duty to pay social security contributions, which persists regardless of the employment relationship's resolution.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 18 St. lav.: A settlement between employer and employee regarding wage obligations does not extinguish the separate and autonomous statutory obligation to pay social security contributions to the INPS, which remains valid and enforceable independently of the civil dispute resolution.

Parole chiave

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social security contributions labor settlement reinstatement judgment independent obligation prescription period INPS mandate wage vs contribution responsabilità dell'istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
Art. 18 St. lav.
15143 del 2007, questa Corte ha chiarito che, nel vigore del testo dell’art. 18 St. lav. successivo alle modifiche introdotte con l.
Art. 1, l. n. 92/2012
ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
l. n. 108/1990
successivo alle modifiche introdotte con l. n. 108/1990 e anteriore alle ulteriori modifiche apportate dalla l.
Art. 2953 c.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
art. 2909 c.c
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.
art. 2953 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 8800 del 2008
Cass. n. 23181 del 2013
Cass. S.U. n. 15143 del 2007
Cass. n. 6722 del 2021
Cass. n. 2642 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14554-2019 proposto da: ROM TRANS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato EMANUELE GUARINO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato – Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.14554/2019 Cron.

Rep. Ud.11/03/2025 nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.); -intimata - avverso la sentenza n. 5983/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2018 R.G.N. 7116/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.10.2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Rom Trans s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di un lavoratore nel periodo compreso tra la data del licenziamento intimatogli e quella della pronuncia giudiziale che, accertatane l’illegittimità, aveva disposto la sua reintegra nel posto di lavoro; che avverso tale pronuncia Rom Trans s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a. ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il giudicato recato dalla sentenza di reintegra si estendesse anche all’INPS, ancorché successivamenteal suo passaggio in giudicato le parti avessero transatto la lite con accettazione da parte del lavoratore della cessazione del rapporto di lavoro in cambio del versamento di una somma di denaro; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 18 St. lav., nel testo vigente ratione temporis e anteriore alle modifiche recate dall’art. 1, l. n. 92/2012, per non avere la Corte territoriale considerato che la sentenza di reintegra non recava alcuna statuizione di condanna al pagamento dei contributi previdenziali; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 15143 del 2007, questa Corte ha chiarito che, nel vigore del testo dell’art. 18 St. lav. successivo alle modifiche introdotte con l. n. 108/1990 e anteriore alle ulteriori modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, nel periodo compreso tra la data dell’illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l’ordine di reintegra del lavoratore rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare all’ente previdenziale i contributi assicurativi, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori (Cass. nn. 8800 del 2008, 23181 del 2013); che non rileva in contrario che la sentenza di reintegra non rechi espressamente la condanna al pagamento dei contributi previdenziali dovuti, discendendo l’obbligo di pagamento della contribuzione dalla natura costitutiva, con effetti retroattivi, della pronuncia giudiziale, che fa sì che il rapporto di lavoro debba considerarsi come non mai interrotto e le retribuzioni maturate nel periodo debbano qualificarsi come giuridicamente “dovute” ai fini contributivi; che, a tal riguardo, Cass.

S.U. n. 15143 del 2007 ha espressamente affermato che “l’obbligo contributivo – commisurato alla retribuzione contrattuale dovuta – esiste perché esiste la obbligazione retributiva, e non viene meno se a causa del suo inadempimento la prestazione originariamente pattuita si trasforma in altra di natura risarcitoria, perché siffatta trasformazione opera solo sul piano del rapporto tra datore e lavoratore”, mentre “sul piano previdenziale […] l’obbligo contributivo resta commisurato alla retribuzione contrattualmente dovuta, operando pienamente, a questo fine, la disciplina dell’invalidità dell’atto di recesso” (così Cass. n. 15143 del 2007, cit., in motivazione); che, conseguentemente, deve ritenersi che l’assenza di una espressa pronuncia di condanna al pagamento dei contributi previdenziali possa rilevare, se del caso, ai fini della possibilità che l’ente possa avvalersi, ai fini della riscossione, del più lungo termine prescrizionale previsto dall’art. 2953 c.c. (arg. ex Cass.n. 6722 del 2021), che è questione, tuttavia, estranea alla vicenda per cui è causa; che, essendo affatto consolidato il principio secondo cui la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non può spiegare efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all’INPS (ex multis Cass. n. 2642 del 2014 e succ. conf.), il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere l’INPS svolto alcuna apprezzabile difesa al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell