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Ordinanza — n. 14593/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows refund of solidarity contribution due to statute of limitations error and pension recalculation rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14593/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, ordering the pension fund to refund the solidarity contribution withheld from the plaintiff's pension. The plaintiff argued the five-year limitation period had expired, while the fund contended the contribution was a valid regulatory adjustment. The court ruled that the right to recalculate the pension and recover the illegal deduction is subject to a ten-year limitation period, not the five-year rule applied by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 129 R.D.L. n. 1827/1935: The right to recalculate a pension and recover an illegally withheld solidarity contribution is subject to the ordinary ten-year limitation period, not the five-year period, because the claim requires liquidity and exigibility of the credit.

Parole chiave

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statute of limitations solidarity contribution pension recalculation five-year period ten-year period illegal deduction Cassation Court rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 n. 4 c.c.
Art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935
Art. 2 d.lgs. n. 509/1994
CONSIDERATO CHE 3.con il ricorso incidentale, il cui esame è logicamente prioritario, la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs.
Art. 3 comma 12 l. n. 335/1995
Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l.
Art. 24 comma 24 d.l. n. 201/2011
147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l.
Art. 19 comma 3 l. n. 21/86
Art. 47-bis d.P.R. n. 639/70
art. 2946 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024
Cass.8661/2025
Italian Supreme Court dismisses social security fund's appeal on solidarity contribution legality and prescription issues.
Cass.8489/2025
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to provide new arguments against established case law.
Cass.31527/22
Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.8489/25) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n.
Cass.4362/23
Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.8489/25) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n.
Cass.4604/23
Cass. n. 3083 del 2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 4537-2023 proposto da: MECE GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro MECE GIORGIO; -ricorrente principale – controricorrente incidentale - Oggetto CASSA COMMERCIALISTI PRESCRIZIONE R.G.N.4537/2023 Cron.

Rep. Ud.12/03/2025 avverso la sentenza n. 3769/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/10/2022 R.G.N. 3240/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire all’attuale ricorrente le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia in godimento, nei limiti della prescrizione quinquennale; 2.avverso tale pronuncia Giorgio Mece ha proposto ricorso, affidato a due motivi; la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ha resistito con controricorsoe proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo avverso il quale il ricorrente principale ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO CHE 3.con il ricorso incidentale, il cui esame è logicamente prioritario, la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 3, 23 e 38 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere emanate in virtù delRegolamento di disciplina del regime previdenziale, per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno ricorrenteprincipale; 4.trattasi di doglianza che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024), ribadendo gli enunciati di seguito riportati: -l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; -il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; -l’art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.

Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; -pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, co.12 l. n.335/95 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, co.763 legge n.296/06, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/18) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, co.12 l. n.335/95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, co.763 legge n.296/06. - la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte:

Cass.10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702). - l’art.24, co.24, lett.

b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto;

5. t ali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost.;

6. i suesposti rilievi risultano ulteriormente confermati in numerose decisioni all’esito delle opposizioni a proposte di definizione anticipata (v. Cass.8661/ 20 25, Cass.8489/2025); 7. è da accogliere, invece, il ricorso principale;

8. v a ribadito (v. ad es. Cass.31527/22, Cass.4362/23, Cass.8489/25) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.;

9. s tesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito; 10.né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70 posto che t ale norma concerne l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23); 11.inoltre, vale ricordare che questa Corte ha peraltro affermato che a non diverse conclusioni dovrebbe pervenirsi anche ove volesse ritenersi che non sia in specie controverso l’importo della pensione, atteso che, per principio generale, il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire le somme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, di talché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod.civ., ma all’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti (Cass. n. 3083 del 2023); 12.conclusivamente, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata, che non si è conformata al principio espresso dianzi, va cassata in parte qua con rinvio al giudice designato in dispositivo per nuovo esame del gravame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contribut