Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14504/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 14504/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, PANCOTTI s.p.a., did not act within the timeframe required by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, while the respondent, PIERLUIGI COSTANTINI, argued for the appeal's continuation. Consequently, the court ruled that the silence constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the liability for costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day deadline waiver by silence Code of Civil Procedure legal costs allocation condono delle spese procedurali anticipo delle spese rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26838/2021 R.G. proposto da: PANCOTTI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Dametti con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro PIERLUIGI COSTANTINI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio Paolucci e Alessandro Limatola con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 571/2021 emessa dalla Corte d’appello di Bologna.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 26838/2021 Numero sezionale 475/2025 Numero di raccolta generale 14504/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 26838/2021 Numero sezionale 475/2025 Numero di raccolta generale 14504/2025 Data pubblicazione 30/05/2025