Italian Supreme Court dismisses appeal due to non-response to procedural proposal under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a procedural proposal within the statutory forty-day period. The appellant, Tarquini, had not requested a decision on the proposal submitted by the court, while the respondent, ENI, argued for the dismissal based on this inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11212/2021 R.G. proposto da: GOFFREDO TARQUINI, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Ferrari con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro ENI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Nicolais con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 207/2020 emessa dalla Corte d’appello di Ancona.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 11212/2021 Numero sezionale 474/2025 Numero di raccolta generale 14499/2025 Data pubblicazione 30/05/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 11212/2021 Numero sezionale 474/2025 Numero di raccolta generale 14499/2025 Data pubblicazione 30/05/2025