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Decreto — n. 14366/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14366/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14366/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 391 c.p; Decreto — n. 14366/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Parole chiave

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modificazione delle conclusioni riduzione delle spese giudiziarie anticipo delle spese ritiro dell'istanza giudiziaria spese di difesa diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15793/2024 R.G. proposto da: MARIANI ANNA MARIA, MEUCCI BARBARA, MASSAIA MASSIMO GIOVANNI STEFANO, MERCKLING DAGMAR MICHAELA, TANCA SALVATORE GIOVANNI BATTISTA, PELLEGRINI ALIDA, OLINA VALERIA GIULIA , RUSSO MATTEO ANTONIO, OLINA GABRIELE, VASTA SALVATORE, TIRABASSO ANGELA, ZIANTONI ROBERTO, VIA MICHELE ANGELO, VELA ALBERTO, ZOCCALI CARMINE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI N. 55, presso lo studio dell’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO (CSTCST70B19H501Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 91/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 09/01/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

Ritenuto che, al verificarsi della fattispecie estintiva di cui al procedimento per la decisione c.d. accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c., ovverosia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto viene rimediato attraverso la condanna alle spese, sicché, oltre ad essersi in un precedente (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;

Rilevato inoltre, quanto alla condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c, che essa è da escludere già nel caso di estinzione per rinuncia espressa (Cass. 32584/ 2018 cit.), sicché, applicandosi per il rinvio dell’art. 380 bis, co. 2, u.p., sempre l’art. 391 c.p.c., identica soluzione si impone anche in questo caso, senza contare l’esigenza di agevolare le scelte della parte che assecondano l’intento deflattivo cui si ispira il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., oltre che l’evidente positivo abbandono, con l’acquiescenza alla proposta, di ogni eventuale forma di utilizzazione abusiva del processo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore dell e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre al