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Decreto — n. 14364/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 14364/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The procedural outcome resulted in the dismissal of the appeal against the Second Instance Court's judgment. Consequently, the appellants were ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed renunciation extinction of proceedings statutory time limit cassation appeal procedural default tardivo pagamento delle spese dilazione di pagamento versamento dell'anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
8018/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 13/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
8018/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 13/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13366/2024 R.G. proposto da: ROSSI COSTANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RONCIGLIONE, 3, presso lo studio dell’avvocato BUFFOLO ANDREA (BFFNDR65H03H501P) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CIARNIELLO MARIA GRAZIA, ABATE CARMELO, CARDUCCIO GIOSUE', AQUILA FRANCA, CIMINO GIUSEPPE, ALLEGRA ADOLFO, CHELLI LAURA, CALABRESE LEONARDO, GULOTTA LUCIA ANTONELLA, GULOTTA SERGIO, RIZZUTO ROSA, NANNELLI MASSIMO, MEROLA MICHELINA, GULOTTA ALESSANDRA, MORANO CARMELO, MONTORSI MARCO, FUCILE VITTORIO, D'IPPOLITO GIOVANNI GAETANO CARMELO, SORCE ELIO, URSINO VENERA GIUSEPPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende Numero registro generale 13366/2024 Numero sezionale 471/2025 Numero di raccolta generale 14364/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 -controricorrente- nonché contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA -intimati - avverso la SENTENZA n. 8018/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 13/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti tutti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28/05/2025 Roberto Belle' Numero registro generale 13366/2024 Numero sezionale 471/2025 Numero di raccolta generale 14364/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Numero registro generale 13366/2024 Numero sezionale 471/2025 Numero di raccolta generale 14364/2025 Data pubblicazione 29/05/2025