Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by Di Gennaro against the Ministry of Education and INPS, but no substantive arguments were presented due to the procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the applicant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal's communication constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14065/2024 R.G. proposto da: DI GENNARO MARIA TERESA, domiciliato come da pec registri di giustizia dall’avvocato D'ERRICO VINCENZO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TESCIONE GIUSEPPE e CORRIERE GIANLUCA -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA, SCIPLINO ESTER ADA e DE ROSE EMANUELE -resistente con procura- avverso la SENTENZA n. 4374/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 4/12/2023;
Numero registro generale 14065/2024 Numero sezionale 470/2025 Numero di raccolta generale 14363/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 28.5.2025 Roberto Belle’ Numero registro generale 14065/2024 Numero sezionale 470/2025 Numero di raccolta generale 14363/2025 Data pubblicazione 29/05/2025