Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The parties involved were Comin Antonella, UNIQA Osterreich Versicherungen A.G., and the Comune di Venezia, with the lower court having already issued a judgment in their favor. The court ruled that the silence on the proposal constituted a formal renunciation of the appeal under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of the proposal constitutes a renunciation, leading to the extinction of the proceedings and compensation of costs.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16897/2024 R.G. proposto da: COMIN ANTONELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato CARDILLI RAFFAELE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORO GIANCARLO e FASOLO MIRTA -ricorrente- contro UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN A.G., elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia l’Avv. BRANCATO PAOLO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Numero registro generale 16897/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 14356/2025 Data pubblicazione 29/05/2025 TRENTO FEDERICO, MASETTO MARZIA, ONGARO NICOLETTA e IANNOTTA ANTONIO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 49/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO VENEZIA il 29/01/2024;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, come accaduto nei precedenti analoghi riguardanti le medesime vicende, per l’oggettiva incertezza delle questioni di fatto rilevanti nel caso specifico;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 28/5/2025 Roberto Belle’ Numero registro generale 16897/2024 Numero sezionale 469/2025 Numero di raccolta generale 14356/2025 Data pubblicazione 29/05/2025