Decreto — n. 14309/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 391 c.p; Decreto — n. 14309/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15949/2024 R.G. proposto da: BERTUCCI CARLA MARIA MADDALENA PIERA, BOCELLI VITO, ANDREOZZI ARMANDO, BALLERINI STEFANIA, BALSAMO GIUSEPPE, BALESTRA RAFFAELLA, AVOLIO CARMELO, BARIGIONE GIAN DOMENICO, ARMANI MARIO, BORGHESE GUIDO, BONA GALVAGNO MAURIZIO GIUSEPPE, TREVE MADDALENA, BUGIANI MASSIMILIANO, CASSARANI STEFANO, ROSSI DONATELLA, CAPOSTAGNO GIOVANNI, CERRI GIUSEPPE, BELUSSI CLAUDIA, CAROSSO AURELIA, CARACCIOLO CLAUDIA, CAPIRCI CARLO, CASALENA LICIO, CHERCHI PIERPAOLO, CAPUTO GAETANO, ZANANDREA GUIDO TULLIO MARIO, TSAMPAU DIONIGI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DOMENICO CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 8421/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMA il 29/12/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Ritenuto che, al verificarsi della fattispecie estintiva di cui al procedimento per la decisione c.d. accelerata, alla pronuncia sulle spese non possa accedere la condanna per responsabilità aggravata, pur domandata nel controricorso; Rilevato infatti che manca ogni prova di danni in ipotesi rilevante ex art. 96, co. 1 e 2, c.p.c., ovverosia di un pregiudizio ulteriore rispetto a quanto viene rimediato attraverso la condanna alle spese, sicché, oltre ad essersi in un precedente (Cass. 17 dicembre 2018, n. 32584) ritenuta una tale pronuncia incompatibile con il regime di cui all’art. 391 c.p.c., nel caso di specie l’istanza non potrebbe comunque trovare accoglimento;
Rilevato inoltre, quanto alla condanna ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c, che essa è da escludere già nel caso di estinzione per rinuncia espressa (Cass. 32584/ 2018 cit.), sicché, applicandosi per il rinvio dell’art. 380 bis, co. 2, u.p., sempre l’art. 391 c.p.c., identica soluzione si impone anche in questo caso, senza contare l’esigenza di agevolare le scelte della parte che assecondano l’intento deflattivo cui si ispira il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., oltre che l’evidente positivo abbandono, con l’acquiescenza alla proposta, di ogni eventuale forma di utilizzazione abusiva del processo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della p arte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 3 . 0 00,00 per compensi, oltre al