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Decreto — n. 14305/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring the process extinct and awarding costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 14305/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The court noted that the withdrawal was documented and communicated to the opposing parties before the decision was rendered. Consequently, the appeal was rejected, and the plaintiff was ordered to pay the legal costs associated with the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal, the court declares the process extinct and awards costs to the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal process extinct Corte di Cassazione litigation costs procedural dismissal desistenza dall'azione abbandono del procedimento intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro FRASCATI ANDREA e MASI VINCENZO, rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti Avverso la sentenza della Corte d’Appello diMilano, n. 1178-2022, depositata il 11.01.2023, N.R.G. 961-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata ai controricorrenti;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 29 maggio 2025