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Decreto — n. 14303/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, declaring process extinct and awarding costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 14303/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Trenitalia S.p.A., had previously challenged a second-instance judgment against the respondent, Acquafredda, but voluntarily relinquished their right to continue the litigation. Consequently, the court dismissed the appeal, ordered the appellant to pay the legal costs of the cassation proceeding, and notified the parties of their right to request a hearing within ten days.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal and the withdrawal is communicated to the opposing party, the court declares the process extinct and awards costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal process extinct cassation procedure legal costs award plaintiff withdrawal conseguenze del ritiro revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: TRENITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Tosi, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro ACQUAFREDDA STEFANO GIACOMOANGELO, rappresentato e difes o dall’Avv. Roberto Carapelle, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 82 - 202 3 , depositata il 22 .2.2023 , N.R.G. 1078-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata allacontroparte;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 29 maggio 2025 Il