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Decreto — n. 14205/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares process extinct due to joint withdrawal by both parties under Article 390 c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 14205/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinct following a joint withdrawal by both the plaintiff and the defendant. The parties had previously appealed a second-instance judgment from the Florence Court of Appeal regarding a pension decree. The court ruled that the process terminated because both sides formally renounced their claims, satisfying the conditions for extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When both parties in a civil proceeding jointly withdraw their claims or renounce the litigation, the court must declare the process extinct, terminating all further judicial proceedings.

Parole chiave

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joint withdrawal process extinction Code of Civil Procedure mutual renunciation Cassation ruling rinuncia a pretese di salario ritiro dell'atto procedurale cessazione dell'attività lucrativa

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

eto nella causa vertente tra: CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv . OronzoMazzotta domicilio digitale ; dall’Avv. Chiara Mazzotta, d.d. ; dall’Avv. Saverio Casulli, d.d. ; giusta procura in atti; ricorrente contro IZZO CESARE rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Ciampolini, domicilio digitale, ; e dall’Avv. Antonella Lopopolo , d.d. antonella.lopopolo@milano.pecavvocati.it; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diFirenze, n. 27-2021, depositata il 14.01.2021, N.R.G. 68-2020; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia congiunta di parte ricorrente e controricorrente; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 27.5.2025 Il