Court dismisses cassation appeal due to settlement agreement ending the dispute between bank and individual.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute ended following a settlement agreement between the parties. The Bank sought to revoke a prior cassation order, but the lack of defensive activity by the individual and the existence of a conciliation record led to dismissal. Consequently, the court ruled that the controversy ceased without addressing the merits of the original appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002; When parties reach a settlement ending the dispute, the court declares the subject matter of the dispute ended, precluding further proceedings on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2024 proposto da: BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO CUNDARI; -ricorrente - contro PERRETTI SANDRA; -intimata - avverso l'ordinanza n. 12331/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/05/2024 R.G.N. 35775/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Revocazione R.G.N.16940/2024 Cron. Rep. Ud.27/03/2025 RILEVATO CHE 1.con ordinanza n. 12331/2024 di questa Corte è stato accolto il ricorso principale proposto da Perretti Sandra nei confronti di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito Spa con cassazione della sentenza impugnata n. 1101 del 2019 della Corte di Appello di Catanzaro, con rinvio alla medesima Corte territoriale e rigetto del ricorso incidentale della Banca;
2. per la revocazione di tale ordinanza ha proposto ricorso la Banca con tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata; risulta depositata istanza, con allegato verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, con cui si chiede l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; CONSIDERATO CHE 1. dal verbale redatto innanzi ad una Commissione di certificazione in sede sindacale in data 31 luglio 2024, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato anche la presente lite; osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; non occorre provvedere sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
2. ai sensi dell'art . 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1- bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso,mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019) P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Cos