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Decreto — n. 14092/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14092/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14092/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12377/2024 R.G. proposto da: BELLANOVA GERMANO, elettivamente domiciliato in MARTINA FRANCA VIALE DEI LECCI N. 56 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO (MSCDTN63L23E986U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1042/2023 depositata il 29/11/2023 Numero registro generale 12377/2024 Numero sezionale 459/2025 Numero di raccolta generale 14092/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14092/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 12377/2024 R.G. proposto da: BELLANOVA GERMANO, elettivamente domiciliato in MARTINA FRANCA VIALE DEI LECCI N. 56 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO (MSCDTN63L23E986U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1042/2023 depositata il 29/11/2023 Numero registro generale 12377/2024 Numero sezionale 459/2025 Numero di raccolta generale 14092/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione liquidazione degli onorari difensivi risarcimento per errore giudiziario accollo delle spese procedurali rimborso delle spese anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12377/2024 R.G. proposto da: BELLANOVA GERMANO, elettivamente domiciliato in MARTINA FRANCA VIALE DEI LECCI N. 56 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO (MSCDTN63L23E986U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’avvocato SFERRAZZA MAURO (SFRMRA63T18F299H) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIOLO VINCENZO (TRLVCN64R26F158R), STUMPO VINCENZO (STMVCN67T20H490X), PASSARELLI MARIA (PSSMRA60M64E381Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n.1042/2023 depositata il 29/11/2023 Numero registro generale 12377/2024 Numero sezionale 459/2025 Numero di raccolta generale 14092/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/05/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 12377/2024 Numero sezionale 459/2025 Numero di raccolta generale 14092/2025 Data pubblicazione 27/05/2025