Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of definition. The appellant, Salvatore Giuffrida, challenged a decision by INPS and the Revenue Agency, but remained silent on the procedural proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal of definition constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16999/2024 R.G. proposto da : GIUFFRIDA SALVATORE, elettivamente domiciliato in CATANIA PIAZZA MICHELANGELO BUONARROTI 22 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO ORAZIO STEFANO (SPSRST77T15C351X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), SCIPLINO ESTER ADA (SCPSRD66S47E974L), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.7/2024 depositata il 16/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, in favore dell’INPS, come in dispositivo , mentre nulla deve provvedersi in favore della parte rimasta intimata;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori