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Decreto — n. 14073/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 14073/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal against the INPS decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Collavino Cesare, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, INPS, argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence amounts to a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for case definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period case definition proposal extinction of proceedings silence as renunciation spese legate all'invalidità spese di assistenza prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendone i presupposti per dichiararle non ripetibili ex art.
Art. 152 disp. att. c.p.c.
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendone i presupposti per dichiararle non ripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendone i presupposti per dichiararle non ripetibili ex art.
art. 152 disp. att. c.p
civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendone i presupposti per dichiararle non ripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18208/2020 R.G. proposto da: COLLAVINO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede centrale dell’Istituto e rappresentato e difeso dall’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4202/2019 depositata il 21/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Numero registro generale 18208/2020 Numero sezionale 455/2025 Numero di raccolta generale 14073/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendone i presupposti per dichiararle non ripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/05/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 18208/2020 Numero sezionale 455/2025 Numero di raccolta generale 14073/2025 Data pubblicazione 27/05/2025