Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal against the INPS decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Collavino Cesare, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, INPS, argued the silence constituted a waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence amounts to a renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for case definition constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18208/2020 R.G. proposto da: COLLAVINO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER (FRRSTR39L45H501O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede centrale dell’Istituto e rappresentato e difeso dall’avvocato PULLI CLEMENTINA (PLLCMN62C55E506T) che unitamente agli avvocati MASSA MANUELA (MSSMNL71D43H501R), CIACCI PATRIZIA (CCCPRZ58P64F839R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4202/2019 depositata il 21/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Numero registro generale 18208/2020 Numero sezionale 455/2025 Numero di raccolta generale 14073/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, ricorrendone i presupposti per dichiararle non ripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/05/2025 Fabrizia Garri Numero registro generale 18208/2020 Numero sezionale 455/2025 Numero di raccolta generale 14073/2025 Data pubblicazione 27/05/2025