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Decreto — n. 14066/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 14066/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the mandatory 40-day period. The appellant, Antonio Aiello, represented by his lawyer, did not request a decision on the appeal after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of rights statutory deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo, poiché la richiesta di definizione è fondata sullo ius superveniens;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21328/2020 R.G. proposto da: AIELLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N.41, presso lo studio dell’avvocato MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO (MRGFTN79P27C352T) rappresentato e difeso dall'avvocato PALERMO GIUSEPPE (PLRGPP78S28C352T) -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Numero registro generale 21328/2020 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14066/2025 Data pubblicazione 27/05/2025 -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.718/2020 depositata il 23/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo, poiché la richiesta di definizione è fondata sullo ius superveniens;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 25/05/2025 Gabriella Marchese Numero registro generale 21328/2020 Numero sezionale 453/2025 Numero di raccolta generale 14066/2025 Data pubblicazione 27/05/2025