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Ordinanza — n. 14043/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS appeal, ruling founder's profits are capital income, not business income for social security contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14043/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court decision that excluded founder's profits from social security contributions. The INPS argued these profits should be treated as self-employment income, while the court held they constitute capital income. The court ruled that a specific tax fiction distinguishing founder profits does not alter their classification as capital income for contribution purposes.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis d.l. 384/1992; Art. 53, comma 2, lett. d, d.P.R. 917/1986: Profits received by a founder of a capital company are classified as capital income, not business income, for the purpose of calculating social security contributions, despite a tax fiction distinguishing them.

Parole chiave

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social security contributions founder profits capital income classification business income exclusion tax fiction invalidity calcolo dei contributi multa al contribuente conduttore di locali commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 3 bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n.
Legge 14 novembre 1992, n. 438
384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n.
Legge 2 agosto 1990, n. 233
438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233, con l’art.
Art. 53, comma 2, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
233, con l’art. 53, comma2, lettera d), -3 - del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
Art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
917, e con l’art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540
Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez.
Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961
21540; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961).
Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16814
Cass., sez. lav., 13 settembre 2023, n. 26437
16814 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 settembre 2023, n. 26437, punto 9 del Considerato).
Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315
8.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
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Testo completo

INANZA sul ricorso 21966-2021 proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren te – contro BASSETTI FRANCESCO, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocata MARIA TERESA LAVARI, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ANDREA PIETROPAOLI, in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n.43 del 20 21 del la CORTE D’APPELLO DI PERUGIA,depositata il 17 febbraio 20 21 (R.G.N. 282 /20 1 9 ).

R.G.N.21966/2021 Cron. Rep. C.C. 12/2/2025 giurisdizione Gestione commercianti e redditi percepiti dai soci fondatori di una società di capitali. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 12 febbraio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 43 del 2021, depositata il 17 febbraio 2021, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni, che aveva accolto l’opposizione del signor Francesco Bassetti contro l’avviso di addebito n. 409 2017 000003408 50 000, concernente la contribuzione non versata alla Gestione commerciantiper la vendita di un immobile della Bassetti Francesco s.r.l., società di cui l’opponente era socio fondatore.

La Corte territoriale ha osservato che gli utili spettanti al socio fondatore di una società di capitali potrebbero essere inclusi nell’imponibile contributivo per la Gestione commercianti soltanto se fossero qualificabili come redditi d’impresa. Qualificazione che, nel caso di specie, dev’essere esclusa, con la conseguente infondatezza della pretesa dell’INPS. 2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura. 3.–Il signor Francesco Bassetti resiste con controricorso , illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3- bis d el decreto - legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in connessione con la legge 2 agosto 1990, n. 233, con l’art. 53, comma2, lettera d), -3 - del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e con l’art. 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’Istituto lamenta che i giudici d’appello abbiano erroneamente escluso l’obbligo di contribuzione nei confronti della Gestione commercianti per i redditi derivanti dalla partecipazione del signor Francesco Bassetti agli utili della società di capitali, di cui è socio fondatore.

La legge assimilerebbe i redditi percepiti dal socio fondatore ai redditi di lavoro autonomo, differenziandoli dai redditi derivanti dalla mera partecipazione alla società di capitali. Pertanto, dei redditi in esame si dovrebbe tener conto nella determinazione della base imponibile,sulla quale si computa la contribuzione dovuta. 2.–Il ricorso è infondato. 3.– I l lavoratore autonomo, iscritto alla competente gestione in relazione a un’attività lavorativa che determina il riconoscimento diuna tutela previdenziale obbligatoria, deve includere la totalità dei redditi d’impresa, secondo la nozione delineata dalla disciplina fiscale vigente, nella base imponibilesulla quale si determina la contribuzione dovuta.

Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa(Cass., sez. lav., 20 agosto 2019, n. 21540; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29961). 4.– Dai princìpi richiamati questa Corte, c on riferimento alla peculiare posizione del socio fondatore, ha tratto i seguenti corollari, come anche il controricorrente, nella memoria illustrativa, rimarca. Benchéla legge, all’art. 53, comma 2, lettera d, del d.P.R. n. 917 del 1986,distingua tra la partecipazione agli utili del socio fondatore e la partecipazione agli utili del socio non fondatore, qualificando la prima come reddito da lavoro autonomo e la seconda come reddito di capitale, tuttavia «tale distinzione non giova alla posizione dell’INPS nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una -4 - fictio iurisdestinata a spiegare effetti ai fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi» (Cass., sez. lav., 13 giugno 2023, n. 16814 e, negli stessi termini, Cass., sez. lav., 13 settembre 2023, n. 26437, punto 9 del Considerato). 5.–A tale orientamento occorre dare continuità, in difetto di rilievi critici che inducano a rimeditarlo.

Si rivela, dunque , conforme a diritto l a sentenza impugnata, nell’escludere d a ll’imponibile contributivo gli utili conseguiti dal controricorrente nella qualità di socio fondatore di s.r.l. , in quanto estranei aquei redditi d’impresa, cui la legge conferisce rilievo ai fini della determinazione della base di computo della contribuzione dovuta. 6.–Dai rilievi esposti discende il rigetto del ricorso. 7.–Il recente consolidarsi dell’orientamento di questa Corte, con precipuo riguardo ai redditi percepiti dalsocio fondatore d i società di capitali, induce acompensare le spese del presente giudizio. 8.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corterigetta il ricorso ; compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovut