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Decreto — n. 13953/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to applicant's waiver of proceedings under Article 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 13953/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct because the applicant formally waived the right to appeal the lower court's decision. The applicant had previously indicated a willingness to settle the case under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, which the court accepted. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the legal costs associated with the dismissed appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 390, 391 c.p.c.: A party's explicit waiver of the right to appeal, communicated to the court, results in the immediate extinction of the proceedings and the dismissal of the appeal.

Parole chiave

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waiver of appeal extinction of proceedings Article 380-bis c.p.c. dismissal of appeal legal costs allocation rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
35-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente a seguito di proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bisc.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

to nella causa vertente tra: EL MOUBARKI SID AHMED, rappresentato e difes o dall’Avv. Lorenzo Calvani, domicilio digitale ; e dall’Avv. Andrea Stramaccia domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro MINERVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Borri, domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello diFirenze, n. 774-2022, depositata il 29.12.2022, N.R.G. 35-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente a seguito di proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. e comunicata;

P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00 per compensi professionali e in € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23.5.2025 Il