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Ordinanza — n. 13887/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against public employment dismissal, upholding disciplinary expulsion for unauthorized absence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13887/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's dismissal of Mario Alberto Ripamonti's challenge to his disciplinary expulsion from public employment. Ripamonti argued that the appellate court erred by applying an automatic expulsion rule under Article 55 quater of Law 165/2001, ignoring mitigating factors like his medical fragility and lack of prior disciplinary history. The court rejected these claims, affirming that while proportionality must be assessed, the lower court's evaluation of the misconduct's gravity was not arbitrary and thus immune from review on grounds of omitted factual examination.

Regesto Legislator

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Art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001; Art. 2106, 2119 c.c.: The proportionality of a disciplinary sanction remains subject to judicial evaluation of all case circumstances, and a lower court's reasoned assessment of misconduct severity is unassailable in cassation even if it involves expulsion.

Parole chiave

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public employment dismissal disciplinary expulsion proportionality assessment omission of fact legality review standard licenziamento del pubblico dipendente revoca disciplinare licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001
Art. 2106 c.c.
Art. 2119 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14199/2021
Cass. n. 26010/2018
Cass. n. 17912/2023
Cass. n. 107/2024
179122023; Cass. n. 107/2024).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19347-2021 proposto da: RIPAMONTI MARIO ALBERTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI; -ricorrente - contro CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati TIZIANA SGOBBO, MARIALUISA FERRARI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 501/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 957/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA Oggetto LICENZIAMENTO DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19347/2021 Cron. Rep. Ud.03/04/2025 - C on sentenza del 27 aprile 2021, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano, rigettava la domanda proposta da Mario Alberto Ripamonti nei confronti della Città Metropolitana di Milano, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al Ripamonti per essersi egli alle ore 14,40 dell’11.10.2018 allontanato ingiustificatamente dalla sede di lavoro con il mezzo di servizio senza che ricorresse alcuna ragione legata al servizio. - L a decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’ammissibilità dell’appello proposto dall’Ente e la fondatezza nel merito dello stesso, circoscritto all’impugnazione del giudizio di proporzionalità del provvedimento espulsivo per essere coperto da giudicato anche l’accertamento della sussistenza dell’addebito e sulla riconducibilità dello stesso all’art. 55 quaterd.lgs. n. 165/2001 (falsa attestazione della presenza in servizio attuata con modalità fraudolente) e ciò per essere gli elementi su cui il primo giudice aveva fondato la propria valutazione negativa in ordine alla proporzionalità dell’irrogata sanzione espulsiva in parte smentiti dal materiale probatorio acquisito agli atti ed in parte non significativi ai fini della valutazione in questione. - P er la cassazione di tale decisione ricorre il Ripamonti , affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Città Metropolitana di Milano. - E ntrambe le parti hanno poi presentato memoria .

RAGIONI DELLA DECISIONE - C on l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., 55 quaterd.lgs. n. 165/2001 come interpretato da Corte cost. n. 123/2020, 7 e 18 l. n. 300/1970 e 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’avere accolto dell’art. 55 quater citato una interpretazione che nella sostanza annette alla fattispecie ivi contemplata, data dalla falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente, quell’automatismo espulsivo disconosciuto dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale.

Rileva il ricorrente che ha errato la Corte territoriale nel negare rilevanza a ciascuno degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo invocati ad attenuazione della gravità sotto entrambi i profili della condotta addebitata ed, in particolare, all’assenza di precedenti disciplinari durante l’intero arco ultraventennale del rapporto, alla mancata considerazione della documentazione medica attestante uno stato di particolare fragilità del ricorrente, alla ritenuta non incidenza dell’assenza di danno. - I l motivo è inammissibile. - La sentenza impugnata non si è discostata dall’ orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 14199/2021) per cui, ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare,una volta che risulti provata la condotta permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, di modo che l’art. 55 quater in questione risulta interpretato alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi.

Le censure mosse dal ricorrente si risolvono nell’imputare alla Corte territoriale la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie volte a diversamente connotare l’apprezzamento del fatto e così nel sollecitare un diverso giudizio di merito precluso in sede di legittimità. - E’ utile rammentare al riguardo che la proporzionalità della sanzione disciplinare è determinata dal giudice del merito, che è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, valutando ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto,come nella fattispecie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità (Cass.n. 26010/2018;

Cass. n. 179122023; Cass. n. 107/2024). - L e spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensioltre alle spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello