Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13856/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund's appeal, upholding pro rata calculation and ten-year prescription for re-liquidation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13856/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that granted an early retirement pension to a commercial doctor. The court affirmed that the pro rata calculation principle prevents retroactive changes to pension benefits accrued before 2007 to protect legitimate expectations. Furthermore, the court held that the five-year prescription period for re-liquidation claims does not apply because the right to re-liquidation is subject to a ten-year prescription rule. Consequently, the lower court's decision upholding the pensioner's favorable calculation criteria was confirmed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 D.Lgs. 509/1994; Art. 1, comma 12, L. 335/1995; Art. 1, comma 763, D.L. 2005: The principle of pro rata precludes retroactive modification of pension benefits accrued prior to 2007, and the ten-year prescription applies to the right of re-liquidation when the underlying claim is contested.

Parole chiave

Generato dall'IA
pro rata pension calculation legitimate expectations protection ten year prescription period re-liquidation rights commercial doctors pension retroactive benefit modification pension fund liability accredito di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2 of D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
639 del 1970, che, in base all’inequivocabile dato testuale, racchiude una regola circoscritta, concernente le sole prestazioni erogate dall’INPS. 2.3.–Come ha affermato la già menzionata sentenza delle Sezioni Unite del 2015, n.
Art. 1, comma 12 of Law 8 agosto 1995, n. 335
335, dell’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
Art. 1, comma 763 of D.L. 2005
335, dell’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
Art. 19 of Law 21/1986
civ.), la ricorrente deduce, in via gradata, la violazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n.
Art. 47-bis of D.P.R. 639/1970
e dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
Art. 360, first paragraph, no. 3 of the Code of Civil Procedure
-3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n.
Art. 380-bis of the Code of Civil Procedure
4.–Il Consigliere delegato, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso, ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio (art. 380-bis, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cassazione, Sezioni Unite, 2015, n. 17742
Cassazione, Sezione II, 2024, n. 21668
Cassazione, Sezioni Unite, 2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

INANZA sul ricorso 12943-2023proposto da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dall’avvocata DANIELA DAL BO, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI, 88 – ricorren te – contro CUGNASCO MASSIMO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , da ll’ avvocat o GIANFRANCESCO GARATTONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocata MARIA GIUSEPPINA GUERRIERO, in ROMA, VIA DEI CAMPANI, 83 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 6 73 del 20 2 2 del la CORTE D’APPELLO DI TORINO , depositata il 1 5 dicembre 20 2 2 (R.G.N. 442/2022).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del 28 febbraio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.12943/2023 Cron. Rep. C.C. 28/2/2025 giurisdizione Pensioni erogate dalla Cassa commercialisti. Applicazione del pro rata. -2 - FATTI DI CAUSA 1.–Con sentenza n. 673 del 202 2 , depositata il 1 5 dicembre 202 2 , la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (d’ora innanzi, denominata Cassa commercialisti) e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cuneo,che aveva accolto la domanda del dottor Massimo Cugnasco, titolare di pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal primo luglio 2005, e aveva riconosciuto il diritto del pensionato di vedere liquidata la “quota A” della pensione secondo le più favorevoli condizioniprevigenti di calcolo.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che, per i trattamenti maturati prima del gennaio 2007, il principio del pro rata preclude la modificazione retroattiva dei trattamenti pensionistici già in essere e l’applicazione di criteri di calcolo meno favorevoli, lesivi dell’affidamento. 2.– La Cassa commercialisti impugna in sede di legittimità la sentenza d’appello, articolando due motivi di censura. 3.–Il dottor Massimo Cugnasco resiste con controricorso. 4.–Il Consigliere delegato, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso, ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.). 5.– La parte ricorrente ha chiesto la decisione (art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ.). 6.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.– In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 9.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. -3 - RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, degli artt. 1 e 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche in combinato disposto con l’art. 10, comma 8, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa commercialisti, approvato con decreto ministeriale del 14 luglio 2004, degli artt. 2, 3 e 38 Cost.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’estendere la portata applicativa del principio del pro rataanche alle modalità di calcolo della pensione, peraltro definite in modo da assicurare l’equilibrio di bilancio di lungo periodo e in coerenza con le scelte dello stesso legislatore, che ha incrementato gli anni da considerare ai fini della determinazione della base pensionabile. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell’autonomia normativa riconosciuta alle Casse privatizzate e della necessità d’innalzare gli «anni da prendere in considerazione ai fini del computo della base pensionabile» (pagina 10 del ricorso per cassazione), allo scopodi «rispettare i vincoli di bilancio di lungo periodo» (pagina 11 del ricorso). 1.1.–Le censure non colgono nel segno. 1.2.–Come ha chiarito la sentenza d’appello, il giudizio verte sulla determinazione della “quota A”, su base retributiva, della pensione spettante al dottor Massimo Cugnasco e maturata prima del gennaio 2007.

Alla fattispecie si attagliano i princìpi enunciati da Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742, e quindi puntualizzati, nelle loro implicazioni, dalle successive pronunce di questa Corte. -4 - I trattamenti erogati dagli enti previdenziali privatizzati e maturati prima del gennaio 2007, come quello spettante al l’odierno controricorrente, sono sottoposti al regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Ne consegue che non si applicano le modifiche in peius adottate dalle Casse prima dell’attenuazione del principio del pro rata, disposta dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo l’interpretazione delineata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L’integrale applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli che attengono alla media dei redditi professionali da assumere a parametro (Cass., sez. lav., 6 novembre 2018, n. 28253, con affermazioni di portata generale). In tal senso questa Corte si è pronunciata, sviluppando le indicazioni ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite e affermando l’applicazione del pro rata anche al calcolo della quota reddituale (Cass., sez. lav., 4 settembre 2023, n. 25737, punti 9 e 10 del Considerato). 1.3.–A tale orientamento, recepito dai giudici d’appello e ribadito in molteplici occasioni da questa Corte, occorre dare continuità, in difetto di argomenti decisivi che valgano a confutarlo. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, in via gradata, la violazione dell’art. 19, comma 3, della legge 29 gennaio 1986, n. 21,dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell’art. 47-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

La sentenza d’appello sarebbe censurabile anche nella parte in cui ha escluso l’applicabilità della prescrizione quinquennale, in contrasto con la previsione speciale dell’art. 19, comma 3, della legge n. 21 del 1986, applicabile alla Cassa commercialisti, e con la natura delle -5 - somme, determinabili nel loro ammontare. Inoltre, l’art. 47-bis del d.P.R. n. 639 del 1970, nell’assoggettarea prescrizione quinquennale i ratei di pensione corrisposti dall’INPS, esprimerebbe una regola di sistema, valevole per tutte le forme di previdenza obbligatoria. 2.1.–Anche tale critica dev’essere disattesa. 2.2.– Correttamente la Corte di merito ha escluso l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 19 della legge n. 21 del 1986, in quanto riferita al diritto di conseguire le prestazioni ordinarie della Cassa commercialisti, e ha ritenuto inconferente il richiamo all’art. 47-bisdel d.P.R. n. 639 del 1970, che, in base all’inequivocabile dato testuale, racchiude una regola circoscritta, concernente le sole prestazioni erogate dall’INPS. 2.3.–Come ha affermato la già menzionata sentenza delle Sezioni Unite del 2015, n. 17742, la prescrizione quinquennale, invocata dalla Cassa ricorrente, presuppone la liquidità e l’esigibilità del credito, che dev’essere messo a disposizione del creditore.

Tali caratteri difettano quando sia contestata in radice la pretesa dedotta in causa. Il diritto alla riliquidazione, pertanto, è soggetto alla prescrizione decennale. 2.4.–Da tali princìpi, rettamente applicati dai giudici d’appello, né il ricorsoné la memoria illustrativa induc ono, con argomenti persuasivi , a discostarsi. 3.–Alla luce di tali rilievi, il ricorso dev’essere, dunque , respinto. 4.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo , con distrazione in favore dell’avvocato Gianfrancesco Garattoni, che ha reso la dichiarazione prevista dall’art.93 cod. proc. civ. (pagina 21 del controricorso). 5.–Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). -6 - 6.– Sono inapplicabili, infine, le disposizioni dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamate dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.

Al rigetto del ricorso e alla conferma della pronuncia impugnata questa Corte è gi u nta sulla scorta di considerazioni diverse rispetto a quelle formulate nella proposta di definizione, che s’incardina sulle enunciazioni di principio riguardanti il distinto tema d el contributo di solidarietà. Non si configurano, dunque, i presupposti tipizzati dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., che contempla la sola ipotesi in cui il giudizio sia definito in conformità alla propostae sia perciò omogeneo il percorso argomentativo che sorregge la proposta e la decisione adottata in seguito all’istanza della parte ricorrente (Cass., sez.

II, 1° agosto 2024, n. 21668). Non si riscontrano, in definitiva, le condizioni indefettibili delineate dal legislatore con una norma che si deve ritenere di stretta interpretazione, per il carattere sanzionatorio che presenta. P.Q.M La Corterigetta il ricorso ; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione in favore dell’avvocato Gianfrancesco Garattoni,le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro200,00 esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del