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Decreto — n. 13779/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13779/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13779/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17763/2024 R.G. proposto da: FATHI ABDELWAHED, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Marchese con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro LYNX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Spelta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 24/2024 emessa dalla Corte d’appello di Milano.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 13779/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 17763/2024 Numero sezionale 443/2025 Numero di raccolta generale 13779/2025 Data pubblicazione 23/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Parole chiave

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contumacia assenza di caso di rigore indigenza processuale non provata anticipi delle spese sospensione della procedura di fallimento condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17763/2024 R.G. proposto da: FATHI ABDELWAHED, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Marchese con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro LYNX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Spelta con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 24/2024 emessa dalla Corte d’appello di Milano.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 17763/2024 Numero sezionale 443/2025 Numero di raccolta generale 13779/2025 Data pubblicazione 23/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 17763/2024 Numero sezionale 443/2025 Numero di raccolta generale 13779/2025 Data pubblicazione 23/05/2025