Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Caterino Raffaele, had not responded to the proposal sent by the opposing parties, while the court noted the statutory time limit had expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and extinguished the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23002/2024R.G. proposto da: CATERINO RAFFAELE, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Pio De Giovanni, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro COOPERATIVA SOCIALE “L’OBIETTIVO” (GIÀ ONLUS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Prencipe, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché contro DUSSMANN SERVICE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Proietti ed Emanuele Bove, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 385 /202 4 emessa da lla Corte d ’ appello di Bari.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge