Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The applicant, Enza Stroppa, did not respond to the proposal to define the judgment, while the respondent, BDM Banca Spa, maintained the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the applicant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal to define the judgment within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case being declared extinct.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14960/2024 R.G. proposto da: ENZA STROPPA, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Grossi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro BDM BANCA Spa (già BANCA POPOLARE DI BARI S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Di Teodoro con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 463/2023 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Numero registro generale 14960/2024 Numero sezionale 436/2025 Numero di raccolta generale 13695/2025 Data pubblicazione 22/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 14960/2024 Numero sezionale 436/2025 Numero di raccolta generale 13695/2025 Data pubblicazione 22/05/2025